Agevolazioni prima casa under 36: occhio ai risvolti nella dichiarazione dei redditi

Le agevolazioni per gli under 36 si estendono anche all'Iva pagata in relazione all'acquisto dell'immobile
3 anni fa
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bonus prima casa
Foto © Pixabay

Le agevolazioni previste dal decreto Sostegni-bis in favore dei giovani under 36, sul pagamento delle imposte dovute sulla prima casa, si estende anche all’Iva pagata in relazione all’acquisto dell’immobile. Il recupero dell’Iva avviene sotto forma di credito d’imposta.

Tale credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Le agevolazioni prima casa under 36

Le agevolazioni prima casa under 36 sono state introdotte con l’art.64 del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis. Il decreto citato dispone l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.

Il credito d’imposta per l’Iva pagata sulla prima casa

La cessione di fabbricati a uso abitativo da parte delle imprese è, come regola generale, esente da Iva. Tuttavia, in alcuni casi  l’imposta si applica per opzione (Fonte guida Agenzia delle entrate Guida per l’acquisto della casa). Per l’acquisto della prima casa,  l’Iva si applica al 4%, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si pagano ciascuna nella misura fissa di 200 euro. Oltre all‘imposta di bollo per 230 euro.

Il recupero dell’Iva pagata per l’acquisto avviene sotto forma di credito d’imposta. Tale credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

L’indicazione nel modello redditi

Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. Può essere utilizzato anche per pagare le imposte che risultano dovute in dichiarazione dei redditi. L’utilizzo può avvenire anche in compensazione in F24.

Il credito di imposta può essere fatto valere:

  • in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto, ovvero
  • della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso.

In particolare, l’importo del credito di imposta in questione potrà essere indicato nel rigo CR7, colonna 2, dedicato al credito di imposta per il riacquisto della “prima casa” (articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Nella circolare n°12/2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

Al fine di distinguere il credito d’imposta (pari all’IVA corrisposta) per acquisto “prima casa under 36” dal credito d’imposta per riacquisto “prima casa”, il contribuente che intenda fruire del nuovo credito indicherà il codice “1” nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio e non sarà possibile
compilare la colonna 1 del rigo CR7.

Nei prossimi giorni, il modello Redditi e il 730 (per il prox anno) saranno aggiornati per consentire l’indicazione del credito d’imposta in esame.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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