Con la circolare n°12/2021, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco i beneficiari e i requisiti da rispettare per accedere alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36. L’Agenzia delle entrate ha affrontato anche i termini di operatività dell’agevolazione rispetto all’imposta di bollo. Imposta dovuta per gli atti di compravendita degli immobili, soggetti ad Iva.
Le imposte da pagare per la prima casa
A parte gli ulteriori requisiti reddituali e anagrafici, per accedere alle agevolazioni prima casa per i giovani under 36, i requisiti base da rispettare sono quelli previsti in materia di agevolazioni prima casa per la generalità dei contribuenti.
Le agevolazioni riconosciute in favore degli under 36 dall’art. 64 del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, si sostanziano nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. In caso di acquisto soggetto ad Iva, è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto per l’acquisto agevolato.
A quanto ammontano le imposte dovute per la prima casa e oggetto di esenzione?
A monte bisogna distinguere se il trasferimento è soggetto ad Iva o meno.
Nel primo caso, si applica l’Iva al 4%, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si pagano ciascuna nella misura fissa di 200 euro, oltre all‘imposta di bollo per 230 euro. Se il trasferimento non è soggetto ad iva, si applica:
- l’aliquota ridotta del 2% (comunque, non inferiore a 1.000 euro) anziché quella ordinaria del 9%;
- le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna e non si paga imposta di bollo.
Agevolazioni prima casa under 36: si paga l’imposta di bollo?
Fatta tale doverosa ricostruzione, è lecito chiedersi se, in applicazione delle agevolazioni prima casa under 36, in caso di acquisto soggetto ad Iva, anche l’imposta di bollo sia oggetto di esenzione.
Ebbene, nella circolare n°12/2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per gli atti di acquisto della “prima casa under 36” soggetti ad Iva (con l’aliquota nella misura del 4%) – ordinariamente assoggettati ad imposta di registro in misura fissa – per i quali operano sia l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale sia il credito di imposta pari all’IVA corrisposta per l’acquisto, resta ferma l’applicabilità dell’imposta di bollo, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie (previsti dall’articolo 1, comma 1-bis dell’allegato A, Tariffa Parte I, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e dalla Tabella allegata al decreto-legislativo 31 ottobre 1990, n. 347).