L’Agenzia Entrate spiega quando non si applica lo stop all’invio di avvisi bonari e lettere di compliance previsto dal comma 1 art. 10 del c.d. decreto Adempimenti (d. lgs. n. 1 del 2024). Si tratta dei casi di “indifferibilità e urgenza”. Chiarisce, quindi, cosa si intende con queste due terminologie e indica alcuni esempi che vi rientrano.
Inoltre, individua esattamente ciò che ricade nello stop. Si tratta di una ulteriore boccata di ossigeno che giunge ai contribuenti italiani in aggiunta a quando già stabilito con l’art.
sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ciascun anno i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.
Per lo stesso periodo anche i termini entro cui fare i pagamenti.
Cosa rientra nello stop del decreto Adempimenti
Con il decreto Adempimenti, il legislatore stabilisce che nel mese di agosto e dicembre di ogni anno è sospeso l’invio ai contribuenti di:
- comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972
- comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973
- comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata
- lettere di invito per l’adempimento spontaneo.
Si tratta, in sostanza, dello stop ai c.d. avvisi bonari e delle lettere di compliance. Dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre di ogni anno i contribuenti possono stare sereni. Si fa per dire. Significa solo che in questi due mesi non dovranno tanto preoccuparsi di controllare la cassetta della posta o la PEC in quanto non ci saranno comunicazioni dall’Agenzia Entrate.
Avvisi bonari e lettere compliance: quando non vale lo stop
Tuttavia, non c’è da essere così tanto sereni.
Ci si chiedeva quali fossero le ipotesi di indifferibilità e urgenza. Ebbene, la stessa Agenzia lo ha specificato nella circolare di chiarimenti sul decreto Adempimenti (Circolare n. 9/E del 2024). Qui, a titolo esemplificativo (e non esaustivo), l’Amministrazione Finanziaria precisa che può trattarsi di situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione.
Quindi, casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute. In pratica sono le ipotesi in cui se non si notifica l’avviso o la lettera l’Agenzia perde poi il diritto alla pretesa tributaria perché scadono i termini di accertamento.
Rientrano nei casi di indifferibilità e urgenza anche l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale e l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.
Riassumendo
- il decreto Adempimenti dice stop all’invio di avvisi bonari e lettere di compliance nei mesi di agosto e dicembre di ogni anno
- lo stop non trova applicazione dei casi di indifferibilità e urgenza
- l’Agenzia Entrate nella Circolare n. 9/E del 2024 spiega alcuni esempi di ipotesi di indifferibilità e urgenza
- ad esempio, lo stop non si applica se è compromesso il diritto al recupero delle imposte o se trattasi di notifica avente ad oggetto un reato
- la sospensione del decreto Adempimenti si aggiunge a quella già prevista dall’art. l’art. 37 decreto-legge n. 223 del 2006.