La Commissione Europea ha prorogato al 31 dicembre 2021 la validità del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato in considerazione dell’emergenza covid-19. Inoltre è stato innalzato a 1,8 milioni di euro il limite massimo di aiuti di per alcune misure richiamate nello stesso quadro.
Le modifiche sono operative già da 28 gennaio 2021.
Ecco in chiaro tutte le novità che sono state apportate con l’ultima comunicazione U.E., n°564/2021.
Il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato
L’attuale emergenza economica-sanitaria ha reso necessario per i singoli Stati membri intervenire per dare un supporto più consistente alle imprese trovatesi a fronteggiare una crisi senza precedenti.
Il riferimento è al c.d “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Tale regolamento, è volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.
Si veda ad esempio il regolamento n°651/2014.
Fino ad oggi, il quadro temporaneo è stato oggetto di diverse modifiche.
Ad esempio, lo scorso 29 giugno, la Commissione UE adottato un’ulteriore modifica al fine di autorizzare il sostegno pubblico:
- a tutte le piccole e micro imprese,
- comprese quelle in “difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019″.
Tuttavia per le imprese in difficoltà, ai fini dell’ammissione agli aiuti, è necessario che non: siano sottoposte a una procedura di insolvenza,
abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati o siano sottoposte ad un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.
Da ultimo, in data 13 ottobre, la validità del quadro temporaneo è stato esteso per altri sei mesi.
La proroga del quadro temporaneo covid al 31 dicembre 2021
Con la comunicazione n°564/2021, si arriva alla 5° modifica al quadro temporaneo.
Come da comunicazione citata:
L’obiettivo della presente comunicazione è prorogare fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui al quadro temporaneo, adeguare i massimali di aiuto di alcune misure per far fronte agli effetti economici prolungati della crisi in corso e precisare e modificare le condizioni relative ad alcune misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di COVID-19. Con la presente comunicazione la Commissione intende inoltre modificare l’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.
Le modifiche al quadro temporaneo covid
Detto ciò, oltre alla proroga dell’operatività del “Quadro” al 31 dicembre 2021, gli aiuti di cui al punto 3.1 del Quadro temporaneo “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, sono ora riconosciuti nel limite max di 1,8 milioni di euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro.
Ancora, come da ultime modifiche, l’aiuto complessivo non può superare:
- 270.000 € per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura,
- 225.000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi i massimali citati. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Inoltre, le misure previste e concesse a norma del quadro temporaneo, possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni. Purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 dello stesso quadro temporaneo.
Infine, viene innalzato a 10 milioni di euro per impresa (rispetto ai 3 milioni precedenti), il limite di aiuti per la copertura dei costi fissi. Non coperti e sostenuti tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Il riferimento è alla sezione 3.12 del quadro temporaneo sugli aiuti di stato.