A poco più di 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le FAQ operative sull’autodichiarazione degli Aiuti di stato che le imprese devono presentare entro il 31 gennaio 2023.
Con l’autodichiarazione, le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante la pandemia attestano che il loro importo complessivo non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework, TF).
L’autodichiarazione è richiesta non solo per gli aiuti rientranti nel c.d. regime ombrello, ex art.1 del DL 41/2021, ma anche per quelli che semplicemente sono riconducibili alle suddette sezioni 3.1. e 3.12, c.d “altri aiuti”.
Tale ultima affermazione deve essere rapportata alle indicazioni che a breve analizzeremo.
Le nuove FAQ dell’Agenzia delle entrate. Obblighi di compilazione
Il primo chiarimento riguarda la compilazione dell’autodichiarazione per i contribuenti che hanno fruito:
- sia degli aiuti di stato del regime ombrello (sezione 3.1 del Temporary Framework)
- sia degli aiuti Covid fuori da tale regime (sezione 3.12 del TF).
In tale caso specifico:
- occorre compilare la dichiarazione sostitutiva per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF, mentre
- non va compilata quella per gli aiuti relativi alla sezione 3.12 del TF.
Inoltre, per quanto riguarda il quadro A è necessario compilare solo la sezione I barrando la casella “Sez. 3.1” relativa agli aiuti percepiti, mentre la sezione II non dovrà essere compilata.
L’adempimento in caso di conferimento d’impresa
In caso di conferimento d’impresa, l’imprenditore “conferente” è tenuto a presentare l’autodichiarazione in quanto soggetto che ha ricevuto gli aiuti rientranti nel c.d. regime ombrello. Il conferente persona fisica, quindi, provvederà a trasmettere l’autodichiarazione con riguardo agli aiuti COVID di cui ha beneficiato, senza compilare il riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione” (a meno che il conferente non sia minore/interdetto).
Infine, ulteriori chiarimenti riguardano la Faq sul calcolo degli interessi di recupero anch’essi considerati aiuto di Stato in fase di autodichiarazione 2023.
Detto ciò, ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).
Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12 gli interessi da recupero devono essere calcolati:
- per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
- per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).
Nel complesso si tratta di importanti chiarimenti sugli Aiuti di Stato che arrivano quasi a ridosso della scadenza del termine di presentazione dell’autodichiarazione. Termine fissato al 31 gennaio.