Aiuti di Stato: contributi e indennità Covid-19 fuori dalla dichiarazione dei redditi, ecco chi beneficia delle novità del decreto Sostegni-bis

L'Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza sull'indicazione dei bonus Covid-19 dopo le novità introdotte dal Decreto Sostegni-bis
3 anni fa
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Con un’avvertenza pubblicata sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato alcuni chiarimenti in merito agli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi 2021 e all’indicazione delle indennità e dei contributi Covid-19 alla luce delle novità introdotte dal decreto Sostegni-Bis.

La detassazione dei contributi Covid-19

L’art.10-bis del D.L. 137/2020 prevede che i contributi e le indennita’ di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita’ di fruizione e contabilizzazione,  non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP nè rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Dunque, è prevista una detassazione generalizzata dei contributi e delle indennità erogate per fronteggiare l’emergenza pandemica ancora in essere.

Le novità nel decreto Sostegni-bis

L’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 2021), ha abrogato il comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020.

Pertanto, l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 del citato art. 10-bis,  non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

Aiuti di Stato: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate: l’avvertenza del 27 luglio 2021

Da qui, con l’avvertenza del 27 luglio 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo:

  • nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo del modello Redditi (i soggetti che compilano il quadro RF, imprese in contabilità oridnaria, possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e
  • nei quadri di determinazione del valore della produzione del modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16).

Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).

Rimane l’obbligo di indicare in dichiarazione die redditi, quadri reddituali e aiuti di Stato per i contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020.

Resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto dell’ avvertenza qui commentata.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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