Con un’avvertenza pubblicata sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato alcuni chiarimenti in merito agli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi 2021 e all’indicazione delle indennità e dei contributi Covid-19 alla luce delle novità introdotte dal decreto Sostegni-Bis.
La detassazione dei contributi Covid-19
L’art.10-bis del D.L. 137/2020 prevede che i contributi e le indennita’ di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita’ di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP nè rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Dunque, è prevista una detassazione generalizzata dei contributi e delle indennità erogate per fronteggiare l’emergenza pandemica ancora in essere.
Le novità nel decreto Sostegni-bis
L’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 2021), ha abrogato il comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020.
Pertanto, l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 del citato art. 10-bis, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
Aiuti di Stato: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate: l’avvertenza del 27 luglio 2021
Da qui, con l’avvertenza del 27 luglio 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo:
- nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo del modello Redditi (i soggetti che compilano il quadro RF, imprese in contabilità oridnaria, possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e
- nei quadri di determinazione del valore della produzione del modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16).
Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).
Rimane l’obbligo di indicare in dichiarazione die redditi, quadri reddituali e aiuti di Stato per i contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020.
Resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto dell’ avvertenza qui commentata.