L’agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 26/E del 15 aprile 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell’importo dell’aiuto spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato e della conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel registro nazionale aiuti di Stat. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Aiuti di Stato, errori in dichiarazione
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 26/E del 15 aprile 2021, ha reso noto di aver ricevuto numerose richieste di chiarimento in merito alle modalità di correzione dell’importo degli “aiuti individuali iscritto nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA).
In particolare, spiega l’Agenzia, “alcuni contribuenti hanno dichiarato di aver erroneamente compilato il prospetto inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione – su cui è calcolata l’agevolazione – in luogo dell’importo dell’aiuto spettante”.
In particolare, gli errori hanno riguardato principalmente la deduzione forfetaria per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’ammontare della deduzione doveva essere indicato nel rigo IS2 colonna 2 del Modello IRAP 2019, mentre l’importo relativo all’aiuto spettante era riportato nei righi IS201 colonna 14 e 26 del prospetto Aiuti di Stato.
“Aiuti di stato”, di cosa si tratta?
Con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento degli “aiuti individuali iscritto nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA)”.
Il Regolamento distingue gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, dagli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (c.d. aiuti “automatici” e “semi-automatici”). Ai quali corrispondono differenti termini e modalità di registrazione dell’aiuto.
L’Agenzia delle entrate gestisce gli aiuti fiscali automatici e semi- automatici provvedendo alla loro registrazione sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto Aiuti di Stato delle rispettive dichiarazioni fiscali.
“Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione”.
Modalità di correzione dell’importo dell’aiuto spettante
L’ammontare complessivo dell’aiuto spettante, spiega l’Agenzia delle entrate, consiste nel risparmio d’imposta oppure nel credito d’imposta spettante nel periodo.
Qualora il contribuente ritenga di aver erroneamente compilato il quadro Aiuti di Stato, potrà presentare una dichiarazione integrativa con l’importo corretto.
A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente, l’Agenzia delle entrate procederà a effettuare la conseguente correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente iscritto in RNA dell’aiuto individuale.
Infine, riguardo il profilo sanzionatorio, l’Agenzia delle entrate ha spiegato che, nel caso di specie, sia applicabile la sanzione amministrativa in misura fissa, da 250 a 2 mila euro (comma 1, articolo 8, Dlgs n. 471/1997) con la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso.