Ci sarà tempo fino al 30 giugno prossimo per i soggetti del settore agricolo, per la presentazione delle domande di anticipazione di cui all’art. 10-ter, comma 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.
A prevederlo è il decreto 15 giugno 2020 emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Si ricorda che allo scopo di fornire liquidità immediata alle aziende agricole in considerazione del periodo emergenziale derivante dall’epidemia Covid-19, in attuazione menzionato art. 10-ter, comma 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n.
L’anticipazione sarà poi oggetto di compensazione mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2020
Gli esclusi
L’art. 6 del DM del 5 giugno prevedeva che la domanda di accesso all’anticipazione andava presentata entro il 15 giugno 2020. Ora, quindi, con l’ultimo decreto menzionato in premessa questo termine è spostato al 30 giugno.
Si ricorda, infine, che l’anticipazione è stabilita nella misura del 70% del valore del portafoglio titoli dell’agricoltore, come risultante dal registro nazionale titoli 2019. Sono esclusi dalla base di calcolo: a) i titoli oggetto di cessione temporanea fino all’anno 2019; b) i titoli in corso di cessione o già ceduti alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione; c) i titoli oggetto di pignoramento.
Restano, tuttavia, esclusi dalla possibilità in esame, i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall’organismo pagatore.