Alunno disabile con legge 104, la legge è cambiata, cosa fare?

Alunno disabile con legge 104, la legge è cambiata, cosa bisogna fare quando la situazione del ragazzo richiede una maggiore attenzione? Analizziamo la normativa vigente.
6 anni fa
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Alunno con legge 104 può essere bocciato

Alunno disabile con legge 104 e passaggio da scuola media a scuola superiore, analizziamo il quesito di una nostra lettrice:

Buongiorno, sono una docente di sostegno. Poiché ad oggi è cambiata la legge per la bocciatura dei disabili. Le volevo chiedere un chiarimento. Il mio alunno M. L.104 art.3 comma 3 (gravissimo) frequenta la terza media, ha compiuto15 anni l’ottobre scorso e i suoi genitori vogliono fermarlo ancora almeno un altro anno in terza media, perché per M. è importante uscire da casa e ritrovarsi in un ambiente a lui conosciuto e accogliente, mentre, promuovendolo M.

avrebbe difficoltà a raggiungere un’altra scuola e per la distanza e per la gravità del caso specifico. Il comune è piccolo e non ha altre agenzie o associazioni per poterlo accogliere. Pertanto si ritiene di fare il bene di M. lasciandolo ancora a scuola e cioè ripetendo la terza media. La dirigente  però vuole relazioni dal C. di C., dall’ASL ecc. per essere certa di bloccarlo. Che devo fare per la serenità di M. e la sua famiglia? Grazie e a presto.

La ringrazio di avermi scritto, di solito mi scrivono le mamme per chiedermi cosa fare, vedere che mi scrive un insegnante mi apre il cuore e le fa onore.

Alunni con disabilità ripetizione dell’anno scolastico

Per gli alunni con disabilità di scuola secondaria di secondo grado, secondo l’articolo 14 comma 1 lettera c della legge 104/92, permette fino a 3 ripetenze della stessa classe per il raggiungimento del 18° anno di età per l’obbligo scolastico. La normativa è cambiata, da quando è possibile accedere alla scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni con disabilità, senza essere in possesso del diploma di scuola media ma solo grazie ad un certificato che attesti i crediti formativi maturati.

Come esposto nell’articolo: Alunno con legge 104, può essere bocciato, è legittimo?

La dirigente ha l’obbligo di motivare il mancato passaggio alla scuola superiore, in virtù anche della nuova normativa in vigore.

  Il ragazzo se è seguito come penso da un psicologo dell’Asl dovrà motivare con documentazione appropriata l’aspetto negativo del passaggio alla scuola superiore, la famiglia dovrà presentare alla scuola tutta la documentazione richiesta tale da poter fermare M. in terza media.

Alunno disabile e PEI differenziato, un’alternativa

Se ciò non fosse possibile consiglio di attivare i PEI differenziato nella scuola dove M. farà l’iscrizione, in modo da permettere al dirigente scolastico di attivare il gruppo di lavoro misto di cui alla C.M. n° 339/92 composto dalla famiglia, dagli operatori socio-sanitari, da alcuni docenti della nuova scuola e da alcuni di quelle di provenienza.

Ricordiamo che il dirigente scolastico ha il compito di raccogliere e fornire alla famiglia tutte le informazioni necessarie a formulare il PEI che contenga tutte le indicazioni delle risorse materiali e umane (sostegno, assistenza, ecc.) che il dirigente scolastico dovrà richiedere ai diversi enti (USR per il sostegno, Comune o provincia per il trasporto gratuito, la nomina di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, ausili, ecc.).

Tali richieste corredate dal PEI devono essere inviate dal dirigente scolastico delle scuola dove l’alunno si è iscritto entro maggio per poter ottenere per settembre le risorse richieste. (L. n° 122/10 art. 10 comma 5).

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