Sempre più difficoltà incontrano gli alunni con legge 104, nelle scuole. C’è sempre poca comunicazione tra scuola e famiglia e non si cerca di tutelare gli interessi del ragazzo, bensì quelli della scuola. Un nostro lettore ci pone il quesito sul diritto alla bocciatura con legge 104, e se la legge tutela questi ragazzi che dovrebbero essere facilitati non ostacolati.
Diritti della legge 104, la scuola può mandare via un ragazzo autistico?
Alunno con legge 104, può essere bocciato?
Buonasera, stavo cercando informazioni riguardo ai diritti dei studenti con Legge 104 ho letto che posso chiedere informazioni.
Quest’ anno invece ci hanno detto già ad ottobre che con i problemi che ha mio figlio non potrà affrontare gli esami di maturità e quindi non sono propensi alla promozione in quinta classe. Andando avanti nel corso dell’anno scolastico abbiamo notato e siamo riusciti a sapere che i professori di sostegno a lui affidati molte volte non erano presenti alle ore di lezione a lui assegnate. Abbiamo notato che i voti andavano a picco e dai colloqui avuti a febbraio ci siamo resi conto che alcuni professori non aderiscono al fatto che lui deve essere valutato con requisiti minimi e verifiche per Lui adeguate.
Ci siamo lamentati con la dirigente scolastica che ha provveduto ad intervenire ma con pochi risultati infatti siamo stati convocati e ci hanno aggiornato che alcuni professori non hanno intenzione di capire, altri hanno detto di aiutarlo ma non fanno le cose giuste perché lo fanno preparare per le interrogazioni poi invece le rimandano e lo interrogano a sorpresa sapendo che invece Lui dovrebbe avere interrogazioni o verifiche programmate.
Con legge 104 può essere bocciato? Lui è seguito anche dalla Dottoressa dell’Asl di competenza la quale non è disponibile alla bocciatura. Quali diritti ha mio figlio? I professori possono fare questo? La Legge fin dove lo tutela? Spero in una Sua risposta. Grazie.
Alunno con legge 104: bocciatura illegittima
Per gli alunni con disabilità di scuola secondaria di secondo grado, secondo l’articolo 14 comma 1 lettera c della legge 104/92, permette fino a 3 ripetenze della stessa classe per il raggiungimento del 18° anno di età per l’obbligo scolastico. La normativa è cambiata, da quando è possibile accedere alla scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni con disabilità, senza essere in possesso del diploma di scuola media ma solo grazie ad un certificato che attesti i crediti formativi maturati.
Secondo quanto disposto, a mio avviso, la ripetizione è consentita, solo per quanti seguono la programmazione normale o un PEI semplificato.
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Alunno con PEI differenziato
Per gli alunni che seguono un PEI differenziato la ripetenza non ha valore, dal momento che il PEI differenziato non deve raggiungere gli obiettivi dei programmi statali, ma quelli specifici stabiliti singolarmente per quel determinato alunno.
E’ quindi, è illegittimo non fare presentare agli esami tali alunni. Trovo ingiusto i consigli di classe che consentono la ripetenza di alunni col PEI differenziato.
E’ consigliabile, per evitare inutili ricorsi, che appena ricevuta l’iscrizione ad un successivo grado di scuola, il dirigente scolastico attivi il gruppo di lavoro misto di cui alla C.M. n° 339/92 composto dalla famiglia, dagli operatori socio-sanitari, da alcuni docenti della nuova scuola e da alcuni di quelle di provenienza.
Ricordiamo che il dirigente scolastico ha il compito di raccogliere e fornire alla famiglia tutte le informazioni necessarie a formulare il PEI che contenga tutte le indicazioni delle risorse materiali e umane (sostegno, assistenza, ecc.) che il dirigente scolastico dovrà richiedere ai diversi enti (USR per il sostegno, Comune o provincia per il trasporto gratuito, la nomina di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, ausilii, ecc.).
Tali richieste corredate dal PEI devono essere inviate dal dirigente scolastico delle scuola dove l’alunno si è iscritto entro maggio per poter ottenere per settembre le risorse richieste. (L. n° 122/10 art. 10 comma 5).
Inoltre, è indispensabile che, non oltre l’inizio dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, si avvii un percorso di orientamento che faciliti all’alunno l’abbandono della scuola per entrare, ove possibile, all’università, nel mondo della formazione professionale o del lavoro o per la realizzazione del progetto globale di vita di cui all’art. 14 della l. n° 328/00 finanziato anche con la l. n° 62/98.
Conclusione
Il mio consiglio è quello di cercare di comunicare con la scuola e portare in evidenza il parere del medico dell’ASL che tiene in cura il ragazzo. Presenti, se possibile, al dirigente scolastico, la documentazione medica. Se segue il PEI differenziato la ripetizione, come sopra menzionato, non ha valore.
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