Nel caso in cui i lavori effettuati consistono in una ristrutturazione con demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso e tali interventi sono esclusivamente dovuti all’adeguamento antisismico dell’edificio, è fatta salva la possibilità di godere della detrazione fiscale per il recupero edilizio. In alternativa, se rispettati tutti i requisiti previsti, si potrà sempre godere del sismabonus.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 195/E del 30 giugno 2020. Innanzitutto, l’Amministrazione finanziaria ricorda che la qualificazione delle opere edilizie spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche e che la condizione di rispetto della volumetria dell’edificio preesistente deve essere asserita da professionisti abilitati in sede di presentazione del progetto al competente Sportello Unico per l’Edilizia.
Inoltre, ai fini della detrazione fiscale di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR, è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione purché risulti invariata la volumetria, perciò inquadrabile come fedele ricostruzione. In altri termini, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, ai fini dello sgravio fiscale è necessario che la volumetria dell’edificio sottoposto a lavori di ristrutturazione rimanga identica a quella preesistente ai lavori stessi.
Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Come si evince anche dalla guida sull’argomento predisposta dalla stessa Agenzia delle Entrate, tra gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001 vi rientrano anche quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al D.
Nella Circolare 13/E del 2019 è stato altresì precisato che nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente. Conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Laddove, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Sulla base di tutte le richiamate considerazioni, l’Amministrazione finanziaria è giunta alla conclusione di cui in premessa, ossia che laddove i lavori effettuati consistono in una ristrutturazione con demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso e tali lavori sono esclusivamente dovuti all’adeguamento antisismico dell’edificio, ciò comporta che l’intervento non debba essere considerato, nel suo complesso, una “nuova costruzione”, facendo salva la possibilità di godere del bonus ristrutturazione.