Il frontaliero che non paga le tasse in Italia ma che è proprietario di un immobile nel nostro paese può accedere al superbonus 110%, optando per lo sconto o la cessione. Ciò è possibile grazie al reddito fondiario derivante dallo stesso immobile.
Naturalmente non pagando tasse in Italia gli è preclusa la possibilità di beneficare della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
Tale indicazioni le ha date l’Agenzia delle Entrate con la risposta n°486 del 19 ottobre.
Ecco in chiaro quando un frontaliero può beneficiare del superbonus 110%.
Il superbonus 110%
Il D.L 34/2020, all’art.119 ha introdotto una detrazione Irpef del 110%. Sono agevolati gli interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico effettuato sugli edifici condominiali.
In particolare, rientrano nel superbonus al 110%, i seguenti interventi:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Tali interventi sono definiti quali “interventi trainanti”.
Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi “trainati”:
- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Ad esempio, la sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi trainati.
Per essere detraibili al 110%, le spese devono essere sostenute nel periodo temporale 1° luglio 2020-31 dicembre 2021.
Soggetti beneficiari
Il super bonus 110% può essere riconosciuto a:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus e associazioni di volontariato;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Gl immobili oggetto dei lavori
Gli interventi detraibili al 110%, devono essere realizzati su:
- parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Opzione per lo sconto o la cessione
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Sia se si opta per lo sconto che per la cessione del 110%, i soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di ulteriore cessione.
Le indicazioni operative per la cessione o lo sconto in fattura sono contenute nel provvedimento, Agenzia delle entrate, 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.
Requisiti reddituali
Come da circolare, Agenzia delle entrate, n°24/e 2020,
il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area)”.
Ad esempio, è il caso dei contribuenti forfettari che non pagano l’irpef ma un’imposta sostituiva.
Dunque, esclusa la possibilità di detrarre le spese in dichiarazione, tali soggetti tuttavia possono optare per lo sconto o la cessione della detrazione.
Frontalieri e 110%: opzione per la cessione o lo sconto
Con la risposta n°486/2020, l’Agenzia delle entrate ha affrontato il caso di un frontaliere svizzero comproprietario di una casa al 50% con sua moglie, fiscalmente a suo carico. In base all’Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, la tassazione dei redditi di lavoro dipendente avviene esclusivamente in Svizzera.
Per tale motivo risulta esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.
Il reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile in Italia da diritto al superbonus 110%?
Secondo l’Agenzia delle entrate,
il frontaliere, essendo titolare di un reddito in Italia (reddito fondiario), in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente, previste può accedere al Superbonus.
Tuttavia, in mancanza di un’imposta lorda da versare, sarà tenuto ad optare:
- per lo sconto diretto in fattura o
- per la cessione della detrazione.
Perché non c’è imposta da versare se comunque ha un immobile in Italia?
Perché, per il reddito fondiario derivante dall’abitazione principale è prevista specifica deduzione Irpef.
In sintesi, ad un contribuente proprietario di una casa in Italia, quindi titolare unicamente del relativo reddito fondiario, non è precluso l’accesso al Superbonus.
I frontalieri con immobili in Italia possono beneficare del 110%.