In questo periodo molti contribuenti sono alle prese con l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) poiché la certificazione è richiesta per l’accesso ad alcune misure di sostegno alle famiglie previste a livello governativo o regionale a fronte dell’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19. Alcuni probabilmente ne sono già in possesso perché probabilmente già prima dell’emergenza hanno avuto necessità di presentarlo per l’accesso ad altre misure di sostegno non legate al Covid-19 (verificare in questo caso se il modello è ancora in corso di validità o meno) altri, invece, hanno necessità ora di acquisirlo.
Si ricorda che l’ISEE è l’indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. Per il calcolo (
gestito dall’INPS) è necessario compilare la DSU (dichiarazione sostitutiva unica). E’ determinato come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste. Per ottenerlo è possibile rivolgersi ai CAF, Patronati o anche dal sito dell’INPS (dal 2020 è disponibile l’ISEE precompilato).
Gli assegni dell’ex coniuge
Nella DSU sono riportati i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali dell’intero nucleo familiare anagrafico. Alcuni di questi dati sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e da INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF). Sono da autodichiarare, quindi, ad esempio i dati riguardanti il possesso di fabbricati, terreni, ecc. Così come sono da autodichiarare i dati inerenti i rapporti finanziari con banca, poste o altri istituti di credito (saldo e giacenza media di conti correnti, libretti di risparmio, valore dei buoni ordinari fruttiferi, ecc.) e ciò con riferimento a ciascuno dei componenti il nucleo familiare.
Una domanda che spesso ci si sente rivolgere è se occorre autodichiararvi anche l’assegno percepito per il mantenimento dei figli in caso di coniugi separati. La risposta va data in senso affermativo.
Vanno dichiarati per cassa (quelli effettivamente percepiti) e non per competenza (quelli previsti dalla sentenza di separazione/divorzio). Si tenga, inoltre presente che sino a quando il figlio non diventa maggiorenne, l’assegno va dichiarato dalla madre. Successivamente, se il giudice decide che l’assegno venga erogato direttamente al figlio è corretto che lo dichiari quest’ultimo nel quadro FC4 (Redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE). Non va, invece, riportato nell’ISEE l’assegno percepito per il coniuge poiché questi fa parte dei dati rilevati direttamente dall’Agenzia delle Entrate (salvo che il contribuente/dichiarante era esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi non ha dichiarato l’assegno percepito). Per il coniuge che versa i predetti assegni, invece, questi andrà a riportali nell’eventuale proprio modello ISEE, poiché tali importo contribuiranno ad abbattere il valore dell’indicatore.