Con una nuova FAQ pubblicata nella giornata di ieri 28 marzo l’Agenzia delle entrate è ritornata sull’annullamento dell’accettazione della cessione del credito o dello sconto in fattura. Iniziamo subito col dire che la nuova comunicazione dovrà essere inviata entro il 4 aprile. Ciò, in considerazione del fatto che il nuovo DL Superbonus che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non ammette più la chance di remissione in bonis per le comunicazioni di cessione e sconto.
Sui tratta di una novità che complica e di molto la vita di chi dovrà inviare le comunicazioni all’Agenzia delle entrare.
Da qui, vediamo come va gestita la nuova comunicazione di cessione post richiesta di annullamento della prima accettazione.
Sconto in fattura e cessione del credito. Scadenze e ultime novità
La comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese agevolate.
A monte ci deve essere un accordo di cessione o l’emissione della fattura con lo sconto eventuale. La data del 16 marzo, riguarda anche la comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione.
Rispetto alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue di detrazione per spese 2020-2021 e 2022, la comunicazione potrà essere effettuata entro il prossimo 4 aprile. Non oltre. Infatti, se fino allo scorso anno era stata ammessa la remissione in bonis, con il nuovo DL superbonus, tale chance sarà eliminata.
Nei fatti, dopo la scadenza ordinaria per l’invio della comunicazione di cessione o sconto in fattura, il contribuente non potrà più sistemare eventuali errori: pagando una sanzione di 250 euro ed effettuando correttamente l’adempimento.
Dunque si è passati da un eccesso ad un altro. Addirittura lo scorso anno è stato possibile inviare la comunicazione al 30 novembre (termine per la remissione in bonis 2023). Anche laddove il contribuente alla data del 16 marzo (poi prorogata al 31/03) non aveva ancora un accordo di cessione.
Ora con il DL nuovo Superbonus invece si cancella anche la possibilità di sistemare o inviare la comunicazione con la remissione in bonis.
Sconto in fattura, le regole per annullare la comunicazione post DL superbonus (Nuova FAQ Agenzia delle entrate)
Come detto nuovo DL superbonus prevede lo stop alla remissione in bonis per le comunicazioni di sconto e cessione.
Da qui, ci si interrogava su come gestire l’eventuale annullamento della cessione del credito. Visto che non si potrà andare oltre la data del 4 aprile.
Facciamo riferimento all’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata.
Ebbene, nella giornata di ieri, l’Agenzia delle entrata ha pubblicato una FAQ sull’annullamento della cessione del credito.
L’annullamento dell’accettazione delle cessioni di crediti relativi a bonus edilizi, derivanti da Comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, deve essere richiesto con istanza trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].
L’invio della nuova comunicazione
Dopo aver chiesto l’annullamento, al fine di rispettare il termine annuale per l’invio delle Comunicazioni delle opzioni (fissato al 4 aprile 2024 per le spese sostenute nel 2023), sarà possibile inviare la nuova Comunicazione di cessione o sconto corretta. Anche se l’annullamento definitivo non si era ancora effettuato.
Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne viene data informazione agli interessati.
Sempre nella FAQ in esame l’Agenzia delle entrate ha ricordato che:
- in caso di richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC suindicata è opportuno inserire il seguente testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2403011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022. Nel caso in cui, invece, alla suddetta casella PEC sia inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della Comunicazione, di cui al paragrafo 5.2 della richiamata circolare, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo.
- l’annullamento dell’accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova Comunicazione.
Dunque, sulla base di questa indicazione potrà essere effettuato l’annullamento della cessione del credito.
Riassumendo…
- Quest’anno non sarà più possibile correggere le comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito con la remissione in bonis;
- è ammesso l’annullamento dell’accettazione delle cessioni di crediti relativi a bonus edilizi, derivanti da Comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette;
- la nuova comunicazione di cessione deve avvenire entro il 4 aprile, non oltre.