Il lavoratore che intende chiedere dal 1 marzo l’anticipo del TFR in busta paga, previsto dalla Legge di Stabilità 2015, dovrà presentare al datore di lavoro il modulo Qu.I.R., la “Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione”, previsto nel testo del DPCM all’esame del Consiglio di Stato.
Richiesta anticipo TFR in busta paga
La Legge n. 190 del 2014, la legge di Stabilità 2015, ha previsto la facoltà di chiedere in via sperimentale, ai propri datori di lavoro la corresponsione della quota mensile del TFR.
- lavoratori domestici;
- lavoratori del settore agricolo;
- datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- aziende dichiarate in crisi ai sensi dell’articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982.
APPROFONDISCI – Anticipo TFR, in busta paga dal 1 marzo 2015 Dal punto di vista fiscale, la quota mensile del TFR diviene parte integrativa della retribuzione e risulta assoggettabile a tassazione ordinaria (con riconoscimento delle ordinarie e vigenti detrazioni d’imposta), non è imponibile ai fini previdenziali (nulla viene indicato ai fini dei premi Inail), non rileva ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per la corresponsione del bonus 80 euro e né ai fini della determinazione e tassazione del trattamento di fine rapporto ai sensi art. 19 Tuir 917/1986.
Richiesta TFR busta paga: modulo Qu.I.R.
Il lavoratore che, dal primo marzo, vorrà chiedere alla propria azienda il Tfr in busta paga, dovrà presentare al datore di lavoro il modulo per la Qu.I.R., così come ha previsto un Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, che è stato inviato al Consiglio di Stato. Al Decreto viene allegato il fac simile del modulo che i lavoratori dovranno utilizzare nel caso scelgano di aderire alla facoltà prevista dalla legge.