Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha approvato e messo in consultazione il nuovo documento contenente le linee guida sulla normativa antiriciclaggio da rispettare negli studi professionali.
Il documento, che rappresenta un aggiornamento delle Linee Guida elaborate nel 2019, resterà in consultazione degli Ordini territoriali, delle associazioni di categoria e degli Enti istituzionali.
Tali soggetti potranno far pervenire eventuali osservazioni entro la data del 15 aprile 2021, da trasmettere all’indirizzo e-mail [email protected]
Nuove linee guida antiriciclaggio: alcune precisazioni per i commercialisti
Il CNDCEC tiene a precisare che le soluzioni operative proposte nel documento messo in consultazione, sono frutto di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità competenti.
Pertanto, nel caso in cui tali Autorità diffondano interpretazioni ufficiali su specifici aspetti, potrebbero seguire aggiornamenti in conformità ai predetti orientamenti.
Le nuove linee guida hanno per ora valore meramente esemplificativo, e si riferiscono alle nuove Regole Tecniche della normativa antiriciclaggio in vigore dal 1° gennaio 2021.
Linee guida antiriciclaggio: il nuovo documento dei commercialisti
Il documento pubblicato dal CNDCEC è suddiviso in 3 parti, ossia:
- autovalutazione del rischio
- in questa fase il professionista effettua la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale e adotta presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per gestire e mitigare i rischi rilevati
- adeguata verifica della clientela, la quale deve attivarsi nei seguenti casi:
- per le prestazioni professionali continuative, che hanno una certa durata, si articolano necessariamente in molteplici singole attività e comportano l’instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente
- per le prestazioni professionali occasionali, vale a dire le operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro
- conservazione dei dati, documenti e informazioni (conseguenza della soppressione dell’obbligo di istituzione del registro antiriciclaggio).
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