APE (attestato prestazione energetica): per quali fabbricati non è obbligatorio?

Sono individuati specifici casi in cui l’immobile non deve obbligatoriamente essere dotato di APE (attestato di prestazione energetica)
2 anni fa
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APE (attestato prestazione energetica): per quali fabbricati non è obbligatorio?

Cos’è l’APE (attestato di prestazione energetica) e a cosa serve? E’ sempre obbligatorio oppure ci sono casi di esclusione?

Proviamo a rispondere a queste domande.

Cos’è l’APE e a cosa serve

In primis, ricordiamo che l’APE è il documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Con esso si conoscono:

  • il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia
  • la qualità energetica del fabbricato
  • le emissioni di anidride carbonica
  • l’impiego di fonti rinnovabili di energia.

Tutti fattori che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile stesso.

E’ un’importante guida nella scelta dell’acquisto di un immobile, della sua locazione o della convenienza ad eseguire lavori di ristrutturazione/riqualificazione energetica (e, quindi, godere delle relative detrazioni fiscali).

L’APE deve essere redatto da un esperto indipendente, accreditato nel rispetto dei requisiti di legge. Ha una validità di 10 anni a partire dalla data di rilascio.

Quando non è obbligatorio l’attestato di prestazione energetica

In alcuni casi è obbligatorio ed in altri no. Ad esempio è obbligatorio per gli edifici nuovi o nel caso di bonus 110% (al fine di dimostrare il miglioramento energetico derivante dai lavori eseguiti).

Sono, tuttavia, individuate, in maniera specifica, le ipotesi in cui non è richiesto. In dettaglio, sono esclusi dall’obbligo di dotazione APE i seguenti casi:

  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
  • edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili  ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
  • edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • immobili che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
  • i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato sia espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
    • agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio
    • agli immobili venduti “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici
  • i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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