In ambito superbonus 110%, se oggetto dei lavori sono quelli di efficientamento energetico, come noto, ai fini del beneficio è necessario che l’intervento edilizio, nel suo complesso, determini il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Il rispetto di tale requisito è riscontrabile dal confronto tra APE (attestato di prestazione energetica) ante e post lavori, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Più propriamente nel bonus 110% occorre parlare di APE convenzionale, il quale rispetto all’APE tradizionale presenta qualche differenza (vedi APE convenzionale e tradizionale: l’ENEA spiega le differenze nel superbonus 110%).
In un importante documento di prassi emanato recentemente dall’ENEA è spiegato che l’APE convenzionale per il superbonus, nel caso di edifici pluri-unità (ad esempio il condominio), deve essere redatto per l’intero edificio secondo le indicazioni contenute nel punto 12 dell’allegato A del Decreto 06 agosto 2020 “requisiti Ecobonus”.
L’APE convenzionale sul condominio: l’incidenza residenziale
A tal proposito, tuttavia, è anche fatta una sostanziale differenza a seconda dell’incidenza residenziale delle unità immobiliari che compongono l’edificio. In dettaglio, premesso che il superbonus spetta solo per lavori (trainanti e trainati) fatti su edifici “residenziali” (sono esclusi immobili strumentali), l’ENEA precisa che:
- in caso di incidenza residenziale maggiore del 50% riferita alla superficie catastale, occorre considerare, nella redazione dell’APE convenzionale tutte le unità immobiliari, di qualsiasi destinazione d’uso (quindi, residenziali e non), dotate di impianto di climatizzazione invernale e le unità immobiliari sprovviste di impianto di climatizzazione invernale nelle quali è legittimo installarlo. Nell’APE convenzionale si mette, quindi, la spunta su “Residenziale” e se ci sono unità immobiliari non residenziali dotate di impianto di climatizzazione invernale o sulle quali è legittimo installarlo, si mette la spunta anche su “Non residenziale”
- nell’ipotesi di incidenza residenziale minore o uguale al 50% riferita alla superficie catastale, la spunta va messa solo su “Residenziale”. In questo caso, le unità immobiliari da considerare nell’APE convenzionale sono solo quelle residenziali comprendenti anche le unità immobiliari sprovviste di impianto di climatizzazione invernale.
Ad ogni modo, conclude l’ENEA, nell’APE convenzionale possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali non direttamente interessate dagli interventi di efficienza energetica.
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