Obbligo di APE, l’attestato energetico o attestato di certifiicazione energetica per immobili, necessario anche in caso di stipula di un contratto di locazione.
APE in luogo dell’ACE: il nuovo attestato di prestazione energetica
L’Ape, l’attestato di prestazione energetica degli edifici che ha sostituito l’Ace, deve necessariamente prodursi in caso di vendita di immobile, per qualificare lo stesso in una determinata categoria energetica. Ma non solo vendita, anche stipula di un nuovo contratto di locazione. In vigore dal 4 agosto scorso, il nuovo articolo del decreto legislativo n.
APE locazione: obbligo in capo al proprietario
In particolare si prevede come obbligatorio l’APE, l’attestato di certificazione energetica anche in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione. In particolare la nuova disposizione prevede che se l’unità immobiliare locata non sia già dotata di APE, spetta al proprietario produrre l’attestato di prestazione energetica e renderlo disponibile al nuovo locatario già nel momento dell’avvio delle trattative. Il proprietario dell’immobile deve poi consegnarlo alla stipula del contratto di locazione al locatore. Il proprietario deve consegnare una copia dell’APE, con firma in originale del tecnico certificatore, anche a colori.
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ACE valida fino al 5 giugno 2013
L’APE sostituisce l’Ace, ma è valida ancora la certificazione precedente rilasciata sino al 5 giugno 2013, sempre che non ci siano stati grossi interventi di ristrutturazione dell’immobile, intendendo per tali sostituzione di infissi, dell’impianto di riscaldamento, interventi di coibentazione di soffitti e pareti.
APE: chi deve redigerlo
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L’Ape deve essere redatto da un tecnico qualificato che non potrà essere mai il coniuge del locatore o un suo parente fino al quarto grado.
Locazione senza APE: ecco le sanzioni
L’Ape deve essere messo a disposizione del conduttore già dall’avvio delle trattative diretta a concludere il contratto di locazione. E se il proprietario non lo fa? Le sanzioni in caso di mancata allegazione dell’APE, oltre alla nullità del contratto di locazione, sono una sanzione amministrativa compresa tra 300 euro e 1.800 euro.