Si avvicina la data di partenza della sperimentazione APE, social e volontaria. La prima servirà a garantire un reddito (fino ad un massimo di 1500 euro per 12 mensilità l’anno) ai lavoratori dai 63 anni in su e con almeno trenta anni di contributi alle spalle. Bisogna però premettere che il sussidio ha natura selettiva: ecco tre cose importante da sapere su requisiti soggettivi, di durata e di compatibilità con altre misure.
Requisiti Ape Social: ecco le quattro categorie di beneficiari
Possono fare domanda per l’Ape Social:
– ex lavoratori dipendenti ora disoccupati a seguito di licenziamento e che abbiano esaurito da almeno tre mesi i trattamenti di disoccupazione indennizzata (leggi anche: requisiti Ape Social disoccupati);
– invalidi civili dal 74% in su (leggi anche: Ape social per invalidi);
– familiari che assistono conviventi con handicap grave;
– lavoratori dipendenti rientranti da almeno sei anni (con 36 di contributi) in una delle professioni usuranti che saranno riconosciute con apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Chi rientra in questi requisiti e ottiene l’assegno Ape Social ha in pratica diritto ad un reddito ponte fino al raggiungimento della soglia per la pensione senza penalizzazioni e con tassazione equivalente a quella da reddito da lavoro dipendente.
Durata Ape Social e compatibilità con altre fonti di reddito
A differenza dell’Ape volontario inoltre, l’Ape social non ha una durata minima: questo significa che, in teoria, può essere richiesto anche per una durata inferiore a sei mesi. Durante la corresponsione però bisogna mantenere i requisiti e quindi si possono svolgere al massimo piccoli lavori saltuari (reddito da lavoro dipendente non superiore a 8 mila euro l’anno e autonomo entro i 4.800).
Ape Social: compatibilità Naspi e limite copertura economica
A proposito di compatibilità tra APE Social e altre entrate ricordiamo anche che durante la percezione del sussidio sono escluse tutte le altre forme di sostegno al reddito, Naspi in primis.
Anche al ricorrere dei requisiti di cui sopra l’APE social, essendo soggetta a vincolo di bilancio, non spetta di diritto: se le domande pervenute sono superiori alla copertura economica il momento di accesso allo strumento viene rinviato in avanti secondo organizzazione delle domande in ordine cronologico di presentazione delle domande e di interruzione del lavoro.