Non so se sia stato trattato il problema che vengo ad esporre ma credo che potrebbe essere utile sia per me che per coloro che si trovano nella stessa situazione:
Mia moglie dipendente Poste Italiane, in accordo, ha deciso di risolvere consensualmente il rapporto con poste Italiane, con verbale di conciliazione presso la sede di Confindustria assistita da rappresentanza Sindacale come da combinato disposto degli art.2113 comma 4 Codice civile e 410 e ss Codice Procedura Civile, espletata tale prassi dal 01 Gennaio 2018, ha cessato il rapporto con Poste Italiane. Il primo ostacolo però al momento di effettuare la richiesta per la disoccupazione, che da notizie non sarebbe aspettata poiché la conciliazione non sarebbe stata fatta secondo l’ex art.7 della legge 604/1996 (credo all’ispettorato del lavoro e non in confindustria, come peraltro successo ad altri nelle sue condizioni) tanto è che si è rinunciato a fare qualsiasi richiesta.
Con l’uscita della nuova legge, gli è stato suggerito di richiedere APE SOCIAL visto che lei avendo 36 anni di contributi e 64 di età non rientrando in quota 100, poteva chiedere l’Ape Social, avendo i requisiti di età, anni di anzianità e stato di disoccupazione (iscritta regolarmente ) cosi è stata presentata domanda alla quale INPS dopo 3 mesi risponde di non averne diritto in quanto non aveva beneficiato di nessun sostegno al reddito dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Ora, quello che mi viene da pensare è questo, ma i dipendenti postali e tutti quelli che si verranno a trovare in quelle condizioni non sono come gli altri lavoratori, e siccome ne sono e ne stanno uscendo molti con queste modalità, come potranno essere tutelati, visto che per loro è preclusa la maggior parte dei sostegni per arrivare alla pensione ,no ape,no quota 100, no disoccupazione ecc.ecc.
Scusate la lunghezza ma forse una risposta da chi ne sa di più potrebbe far comodo a molti
Grazie.
Ape sociale per disoccupati
Pur comprendendo in pieno la diversità dei dipendenti di Poste Italiane, la normativa che regola l’accesso all’Ape sociale è chiarissima in materia disoccupati.
- almeno 63 anni di età
- almeno 30 anni di contributi versati
- stato di disoccupazione involontario con fruizione per intero dell’indennità di disoccupazione spettante terminato da almeno 3 mesi.
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario e derivante da licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
Non essendo la conciliazione espletata in base alla procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e non spettando, di conseguenza, la fruizione della Naspi l’accesso all’Ape sociale è negato.
L’alternativa di pensionamento, non rientrando neanche nella quota 100, potrebbe essere entro il 31 dicembre 2019, rappresentata dall’Ape volontario per il quale non è richiesta la fruizione della Naspi. Capisco perfettamente che questa misura è meno conveniente rispetto all’Ape sociale, ma purtroppo non vi è modo di aggirare quello che osta il pensionamento con ape sociale a sua moglie.