In generale la regola vuole che per i lavoratori disoccupati l’accesso all’Ape sociale sia subordinato alla fruizione di tutti gli ammortizzatori sociali spettanti.
Naspi e licenziamento
La Naspi, come abbiamo accennato, spetta nel caso in cui il lavoro viene perso in modo involontario o in caso di dimissioni per giusta causa o dimissioni durante il periodo tutelato di maternità.
Risoluzione consensuale: in quali casi spetta la Naspi?
In alcuni casi di risoluzione consensensuale la Naspi spetta se:
- la risoluzione consensuale è avvenuta nell’ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione che consegue al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se l’azienda ha almeno 15 dipendenti
- la risoluzione consensuale è intervenuta in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda, distante oltre 50 km, o raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi pubblici
- il lavoratore accetta l’offerta di conciliazione prevista dal Jobs Act, a seguito del licenziamento col contratto a tutele crescenti.
Solo in questi 3 casi di risoluzione consensuale si ha diritto alla Naspi e, quindi, all’Ape sociale, in tutti gli altri casi no poiché la procedura di esodo volontario è assimilabile alle dimissioni.
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