APE sociale 2022: regole e casi di incompatibilità

La mancata cessazione dell'attività lavorativa è una della cause di incompatibilità prevista dal legislatore
3 anni fa
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ape sociale

L’Ape sociale è un’indennità a carattere sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 e prorogata fino al 31 dicembre 2022, dalla Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022. L’indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno, è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro.

Anche per il 2022, valgono le regole di incompatibilità in essere per gli anni precedenti.

Ecco tutti i casi in cui non è possibile richiedere l’Ape sociale.

L’Ape sociale anche per il 2022

L’Ape sociale può essere riconosciuta a coloro che si trovano in determinate condizioni previste dalla norma di riferimento e che abbiano compiuto almeno 63 anni di età. E’ necessario inoltre non essere già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità cd. APE Sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Ad esempio, possono richiedere l’Ape sociale coloro che (Fonte portale Inps):

  • si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • ecc.

Tutti i casi di incompatibilità

L’erogazione dell’APE sociale è esclusa nei seguenti casi:

  • mancata cessazione dell’attività lavorativa;
  • titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
  • soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
  • titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);
  • soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

Infatti, l’indennità in parola è riconosciuta fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

L’indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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