Attestato energetico sugli immobili, il cd APE, obbligatorio per le compravendite, locazioni e trasferimenti degli immobili con la legge di conversione del decreto eco bonus, il D.L. n. 63 del 2013.
APE: il nuovo attestato energetico per gli immobili
In vigore dal 6 giugno scorso l’APE, l’attestato energetico degli edifici che sostituisce il vecchio attestato di certificazione energetica e che ha lo scopo di certificare le prestazioni di un fabbricato sotto l’aspetto del’efficienza e dell’abbattimento dei consumi.
APE: cosa prevede
Entrando piu’ nello specifico, l’APE è il documento che attesta i consumi e le prestazioni energetiche di un immobile, come l’ACE. E’ obbligatorio allegare al contratto di compravendita, locazione dell’immobile l’APE che viene rilasciato e redatto da esperti qualificati e indipendenti.
APE: le caratteristiche
L’APE ha validità decennale, a patto che nel frattempo l’immobile non sia sottoposto a una riqualificazione tale da cambiarne le caratteristiche di consumo o che non siano eseguiti le manutenzioni e i controlli degli impianti fissati dalla legge. Nell’APE si terrà conto delle prestazioni energetiche dell’edifico, quindi per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, ventilazione e per gli uffici l’illuminazione naturale. Se al contratto e agli atti relativi alle cessione degli edifici, manca l’Ape, l’attestato energetico reintrodotto dal decreto ecobonus, l’atto steso è nulla. Sono le regioni e i comuni che hanno il compito di verificare e comunicazione violazioni alla camera di commercio. Multe da 700 a 4200 euro per il professionista che rilascia una relazione tecnica op un APE non conforme o fra 1000 e 6mila euro per il direttore dei lavori che non presenta al Comune l’APE, insieme alla dichiarazione di fine cantiere. Per far sì che l’APE entri ufficialmente in vigore si attendono i decreti attuativi del Ministero dello sviluppo economico, entro la fine dell’anno.
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