Dopo circa 11 mesi di silenzio per una norma entrata in vigore il 25 giugno del 2015, in risposta all’interpello n.19 del 20 maggio 2016 il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni relative all’apprendistato professionalizzante senza limiti di età. Non avendo, la normativa in questione, avuto alcuna delucidazione operativa da parte dell’Inps si farà riferimento a quanto illustrato dal Ministero del Lavoro in risposta all’Interpello. Gli assunti con l’apprendistato professionalizzante senza limiti di età non possono essere equiparati ai dipendenti subordinati per quel che riguarda la titolarità dei trattamenti di disoccupazione (Naspi, Dis Coll e Asdi anche se non si fanno riferimenti espliciti alle indennità di disoccupazione degli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato).
L’
apprendistato degli over 29 porta dei vantaggi ai datori di lavoro? L’
assunzione può avvenire per una qualificazione o riqualificazione professionale e sotto l’aspetto contributivo i vantaggi del datore di lavoro sono ben superiori a quelli previsti con l’esonero contributivo biennale previsto dall’art. 1 comma 178 della legge 208 del 2015 poichè la contribuzione in carico al datore di lavoro è pari al 10% per le imprese con organico superiore a 9 unità e pari a zero, fino al 31 dicembre 2016, per aziende che occupano un numero inferiore di dipendenti (contribuzione pari all’1,5% per il primo anno e del 3% per il secondo anno). Durante il periodo formativo, inoltre, è possibile il sotto inquadramento, durante il periodo formativo, fino ad un massimo di due livelli rispetto a quello finale con retribuzione in percentuale rispetto a quella dovuta per la qualifica finale. L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato con contenuto formativo e proprio per questo il datore di lavoro può beneficiare della deducibilità del costo del personale dalla base Irap. Un ulteriore vantaggio per il datore di lavoro è che i dipendenti con contratto di apprendistato non concorrono al raggiungimento del numero limite di dipendenti (come ad esempio quello di 15 unità che obbligherà il datore di lavoro ad assumere almeno un disabile dal 1 gennaio del 2017).