Aprire il conto corrente in una città diversa da quella in cui ha sede l’ente di riscossione può impedire il pignoramento del conto del debitore? Riportiamo a tal proposito quanto previsto dalla recentissima ordinanza della Cassazione n.10701/2018. Con la pronuncia sopra citata la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un contribuente avverso il pignoramento del conto. Tra le motivazioni addotte dal ricorrente, c’era appunto l’incompetenza territoriale dell’ente che ha agito per la riscossione. Nello specifico infatti il pignoramento del c/c era stato eseguito dalla concessionaria del servizio di riscossione per la provincia di Milano, Equitalia Nord spa mentre la banca aveva sede a Parma.
La procedura corretta infatti impone al “concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale” di procedere alla “delega in via telematica” per l’azione esecutiva. In altre parole quindi viene ribadito che “il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all’ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia”.
Il caso che i giudici si sono trovati ad affrontare riguardava, ricordiamo, la provincia di Milano mentre il pignoramento del conto del debitore è stato eseguito presso una filiale di Parma. Sulla base di questo assunto i giudici hanno accolto il ricorso del debitore. Non possiamo quindi affermare in via assoluta che aprire il conto corrente in un’altra città impedisca di per sé il pignoramento ma questo deve essere portato a termine secondo le indicazioni di legge, che non prevede deroghe. Altrimenti si può fare ricorso contro la misura, come è successo nel caso appena esposto alla vostra attenzione.
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