Partita Iva e scelta codice ATECO
Nell’apertura della partita Iva, bisogna indicare il codice dell’attività che si vuole svolgere, codice Ateco. La definizione del codice attività non è banale e ha un’importanza fondamentale per la valutazione dell’attività ai fini fiscali. La tabella di classificazione delle attività economiche chiamata ATECO 2007 è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Regime forfettario o ordinario
Un fattore importante è scegliere il tipo di sistema contabile: regime forfettario 2017 o contabilità ordinaria. Non è più possibile optare per il regime dei minimi.
Tutti coloro che nel 2016 hanno aperto la propria attività con il regime dei minimi, con un’imposta sostitutiva agevolata del 5%, possono mantenere tale regime fino al raggiungimento della soglia limite di età, che è fissata a 35 anni.
Regime ordinario: i costi per coloro che aprono una partita IVA a regime ordinario riguardano le spese di gestione e i numerosi obblighi contabili, a seconda che il regime di contabilità sia ordinario o semplificato. Le spese ricorrenti sono:
- diritto annuale per l’iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio,il cui costo da 12 euro (per unità locale) ai 120 euro (per le società semplici inattive o non agricole e per le società tra professionisti);
- costo del commercialista (almeno 900/3.00 euro l’anno)
- contributi INPS
- IRPEF
- IVA
- IRAP
Regime forfettario con due tipi di tassazione agevolata
1° tipo di tassazione per le nuove partita IVA, si applica il regime forfettario startup, che prevede la tassazione agevolata del 5% per i primi 5 anni d’imposta e del 15% a partire dal sesto anno.
I contributi INPS incidono invece per il 27% sul reddito di impresa.
2° tipo di tassazione, per le partite IVA già avviate, si applica il regime forfettario ordinario con aliquota al 15%.
Chi opta per il regime forfettario ha pochissimi obblighi contabili, in quanto godono di importanti semplificazioni:
- divieto di rivalsa dell’IVA;
- divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA;
- esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
- esonero dalla registrazione dei corrispettivi;
- esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto;
- esonero tenuta e conservazione dei registri e documenti;
- esonero dalla liquidazione e versamento dell’IVA;
- esonero dalla dichiarazione IVA;
- esonero dalla presentazione dello spesometro;
- esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi black list;
- esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 del D.P.R. 696/1996.