Le partite IVA (imprese, esercenti arti e professioni) che intendono effettuare operazioni con altri soggetti IVA che agiscono in altri Paesi UE (quindi acquisti e vendite intracomunitari) devono obbligatoriamente chiedere l’iscrizione nell’archivio VIES (VAT information exchange system) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Chi deve iscriversi al VIES nel 2022
L’iscrizione nell’archivio VIES può avvenire già in sede di apertura di partita IVA o anche successivamente. In dettaglio:
- chi apre partita IVA nel 2022 e sa di voler o dover compiere operazioni intracomunitarie può chiedere l’iscrizione al VIES compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella “C” del quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta
- possono iscriversi al VIES nel 2022 anche i soggetti già titolari di partita IVA e che non ne avevano in precedenza chiesta l’inclusione. In tal caso, l’iscrizione è da farsi con l’apposita applicazione web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (è possibile procedere direttamente oppure tramite intermediario incaricato).
E’ ammesso chiedere con le stesse modalità, anche la cancellazione dall’archivio.
Efficacia dell’iscrizione e la cancellazione d’ufficio
Una volta fatta la richiesta, l’Agenzia delle Entrate include immediatamente quella partita IVA nell’archivio VIES e, quindi, è subito possibile porre in essere operazioni intracomunitarie. La propria posizione sarà, comunque, costantemente monitorata dalla stessa Amministrazione finanziaria.
Quest’ultima può procedere alla cancellazione d’ufficio dall’archivio laddove riscontri che la partita IVA non abbia inviato gli elenchi Intrastat per quattro trimestri consecutivi.
L’esclusione è effettuata previo invio di apposita comunicazione al contribuente interessato e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data della comunicazione stessa.
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