Niente art bonus se non c’è spontaneità nei versamenti potenzialmente agevolabili.
In sostanza può essere così riassunta l’indicazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta n°266/2023.
L’Agenzia delle entrate ha analizzato un quesito posto da una fondazione i cui scopi statutari sono la promozione, la diffusione, l’alta formazione, la ricerca nel campo della musica e della conoscenza di tale disciplina, e l’organizzazione di eventi e manifestazioni musicali e culturali.
L’agevolazione art bonus
L’agevolazione art bonus è prevista all’art 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n.
In particolare, si tratta di un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento sulle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per:
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Il bonus spetta per le erogazioni liberali effettuate:
- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e
- agli imprenditori nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il bonus deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Può essere richiesto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
La risposta n°266. Il caso analizzato dall’Agenzia delle entrate
Come accennato in premessa, proprio in merito all’art bonus, l’Agenzia delle entrate ha analizzato un quesito posto da una fondazione i cui scopi statutari sono: la promozione, la diffusione, l’alta formazione, la ricerca nel campo della musica e della conoscenza di tale disciplina, e l’organizzazione di eventi e manifestazioni musicali e culturali.
Per realizzare tali finalità l’istante utilizza il proprio fondo di gestione che viene finanziato, tra l’altro, dal contributo annuale versato, per statuto, dai fondatori, determinato dall’assemblea di quest’ultimi in sede di approvazione del bilancio preventivo, in proporzione alla propria quota di partecipazione.
L’ente ha intenzione di utilizzare tutto o parte dell’importo derivante dal suddetto contributo a sostegno dell’attività concertistica e corale dell’ente partecipato e tale destinazione verrebbe espressamente specificata in sede assembleare e nella relativa delibera.
Il dubbio sulla spettanza dell’art bonus sta nel fatto che il versamento effettuato anno per anno dai fondatori non è spontaneo ma è frutto di un impegno statutario.
Art bonus. Niente agevolazione se manca la spontaneità dei versamenti
Proprio ricollegandosi a tale ultimo passaggio, l’Agenzia delle entrate ritiene che i contributi deliberati annualmente dai fondatori dell’ente e destinati al suo fondo gestione, non possono usufruire del credito d’imposta in questione, anche se diretti a sostenere l’attività concertistica e corale dell’ente, perché mancano di “spontaneità”.