Il proprietario di un appartamento è libero di aprire un asilo nido in casa o il regolamento del condominio può vietare questa attività? Partiamo da una premessa di base:ciascun condomino ha il diritto di utilizzare l’unità immobiliare di sua proprietà nella maniera che ritiene più opportuna purché rispetti le norme di legge e le norme contenute nel regolamento condominiale. Il caso tipico è quello dell’appartamento adibito a B&b ma questa non è l’unica attività che si può teoricamente aprire in casa.
Ma cosa fare se il Comune aveva già concesso l’autorizzazione per l’apertura dell’asilo nido? Un caso simile è occorso nel 2014 e alla fine il Tar del Lazio ha dichiarato l’illegittimità dell’autorizzazione ribadendo che queste licenze sono sempre da intendersi concesse “salvo il diritto di terzi” e condannando quindi l’amministrazione locale a ritirare il permesso.
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