Assegni familiari (ANF), gli arretrati fino a quando possono essere richiesti?

Guida completa su come e quando bisogna richiedere gli assegni familiari (ANF), quando vanno in prescrizione e come bloccarla.
7 anni fa
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assegni familiari

Fino a quando gli assegni familiari degli anni passati possono essere richiesti? Si possono richiedere fino ad un massimo di cinque anni, la decorrenza parte dal primo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce l’assegno.

Assegni familiari è possibile interrompere la  prescrizione?

Gli ANF possono essere richiesti fino al quinto anno precedente il mese in cui viene fatta la domanda, salvo interruzioni.

Se il lavoratore vuole interrompere la prescrizione deve fare richiesta scritta all’Inps o all’ispettorato del lavoro o in alternativa con l’intimazione al datore di lavoro fatta dall’ispettorato del lavoro, in questo modo il decorso della prescrizione si interrompe.

Assegni familiari 2017 2018: modulo di richiesta degli ANF

Gli arretrati possono essere chiesti anche se non si lavora più?

Il lavoratore può chiedere gli assegni familiari arretrati anche se non lavora più alle dipendenze del datore di lavoro, per i periodi per i quali vi abbia lavorato e non sia ancora maturata la prescrizione.

Assegni familiari, come chiedere arretrati e rimborsi (MODULO)

Che cos’è l’ANF

L’assegno al nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente. I nuclei familiari devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.

Chi percepisce l’assegno familiare

L’assegno al nucleo familiare spetta a:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori iscritti alla gestione separata;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

ANF: decorrenza e durata

Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio celebrazione del matrimonio, nascita di figli).

La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell’INPS, la data iniziale dell’erogazione e quella di scadenza sono indicate nell’autorizzazione.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

Importo assegni familiari

L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente.

I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima.

Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente.

Redditi che non devono essere dichiarati nel modello di richiesta ANF

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

Chi paga gli assegni familiari?

L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. In alternativa è direttamente l’INPS che paga l’assegno se il richiedente è:

  • addetto ai servizi domestici;
  • iscritto alla gestione separata;
  • operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
  • lavoratore di ditte cessate o fallite;
  • beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

L’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale indicando nella domanda il codice IBAN.

Quando si perde il diritto degli assegni familiari

Il diritto all’assegno per il nucleo familiare cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso: ad esempio, nel caso di separazione legale dal coniuge decade per l’ex coniuge, mentre, resta valido per i figli affidati; o nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio non inabile a proficuo lavoro.

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