L’assegno di accompagnamento è una prestazione economica (mensile) riconosciuta e pagata dall’INPS a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
L’importo previsto per il 2023 è pari a 527,16 euro per 12 mensilità. Per averlo occorre fare domanda all’INPS. E proprio nel fare domanda bisogna prestare attenzione, poiché anche un piccolo errore potrebbe comportare il rifiuto della richiesta nonostante il richiedente abbia l’invalidità al 100%.
I requisiti per avere l’assegno di accompagnamento
Il presupposto affinché la domanda per l’assegno di accompagnamento vada a buon fine è che la richiesta provenga da
da soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
In dettaglio, l’indennità è riconosciuta purché siano presenti questi requisiti in capo al soggetto che la richiede:
- riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%)
- riconoscimento dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
- riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua
- residenza stabile e abituale in Italia
- cittadinanza italiana
- per i cittadini stranieri comunitari, iscrizione all’anagrafe del comune di residenza
- per i cittadini stranieri extracomunitari, permesso di soggiorno di almeno un anno.
Cosa indicare nella domanda
La domanda per l’assegno di accompagnamento si fa all’INPS. La prima cosa indispensabile è essere il possesso del verbale rilasciato dall’apposita commissione medico-legale rilasciato al termine dell’accertamento sanitario. Dal verbale deve evincersi la minorazione riconosciuta.
Nella richiesta poi occorre indicare anche altri dati, come ad esempio:
- eventuali ricoveri in strutture sanitarie
- svolgimento di attività lavorativa
- indicazione delle modalità di pagamento
- eventuale delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
A volte basta la mancata indicazione di qualche dato o la mancata spunta di qualche campo indispensabile, a far rigettare la richiesta.
L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta ed è sospesa in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.