Assegno di accompagnamento, alcuni quesiti dei nostri lettori:
1) Buongiorno volevo sapere se a mia madre invalida al 100% con legge 104 riconosciuta le spetta l’assegno.
Dato che mia madre ha finito la terapia chemioterapica a settembre per un tumore al colon. Poi ha due linfedemi cronici agli arti inferiori così invalidanti che fa fatica a camminare. Purtroppo adesso mi sto adoperando per l’assegnazione di una carrozzina. Ma secondo voi potrebbe essere riconosciuto un’assegno di accompagnamento? Attendo facendovi distinti saluti. Grazie Francesco.
2) Vorrei il vostro parere ho una madre che tra due settimane compie 91 anni nel suo trascorso un intervento all’ intestino con asportazione di un tratto del medesimo circa 20 anni fa. Più recentemente circa tre anni fa e’ stata investita da un auto riportando la frattura scomposta in tre parti del bacino con grave deficit di deambulazione, due anni fa e stata operata alla cistifellea. Attendo un vostro parere, grazie Giovanni.
Vediamo quando l’assegno di accompagnamento viene riconosciuto e qual è la prassi da seguire.
Assegno accompagnamento in cosa consiste?
INPS riconosce un’indennità di accompagnamento ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Chi può chiederlo?
Spetta a chiunque si trovi nelle condizioni accertate di minorazione indipendentemente dal reddito e dall’anzianità.
L’indennità è riconosciuta a chi:
- è stato riconosciuto totalmente inabile (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
- è impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
- è cittadino italiano;
- è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
- è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 Testo unico immigrazione);
- ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Dopo i 65 anni di età il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età.
Dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. Per i neo diciottenni rimane l’obbligo di presentare il modello AP70 che attesta il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.
L’indennità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).
Accompagnamento: niente assegno anche con invalidità al 100%
Assegno di accompagnamento: importo corrisposto
Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti per poter beneficiare delle prestazioni economiche e delle tutele relative a invalidità civile, il beneficio viene corrisposto per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Per l’anno 2017 l’importo dell’assegno mensile è di 512,34 euro.
Chi è escluso
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che sono ricoverati gratuitamente in un istituto per un periodo superiore a 30 giorni e coloro che percepiscono indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Come presentare domanda
Per presentare la domanda è necessario il certificato medico introduttivo che viene rilasciato dal medico di base. L’INPS mette a disposizione tutte le informazioni sull’accertamento sanitario.
Per i minori titolari di indennità di accompagnamento al compimento della maggiore età, la prestazione riservata agli adulti spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.
A partire dal 4 luglio 2009 non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione finché non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. In caso di aggravamento di malattie oncologiche è sempre possibile fare una nuova domanda.
Una volta ottenuto il certificato medico introduttivo e il codice allegato, la domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa si può fare domanda tramite enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC se fornito dall’utente e resta disponibile nella cassetta postale online.
Conclusioni
Abbiamo elencati i requisiti che occorrono per potre richiedere l’assegno di accompagnamento. In risposta al primo e al secondo quesito, visto che le difficoltà di deambulare e il bisogno di un’assistenza continua, entrambi i soggetti potrebbero farne richiesta. Il parere spetta sempre alla Commissione medica che valuterà lo stato di salute.
Consiglio di recarsi dal medico curante, il quale oltre a fare il certificato medico online, può consigliare la giusta strada da seguire.
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