Assegno di disoccupazione ASDI: ecco come fare la domanda

L'assegno di disoccupazione residuale ASDI è destinato a coloro già beneficiari della NASPI: ecco le novità e tutte le indicazioni per presentare la domanda.
9 anni fa
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L’assegno di disoccupazione residuale, Asdi, è stato introdotto con il Jobs Act, è destinato a coloro già beneficiari della NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) che ne abbiano fruito per l’intera sua durata fino al 31 dicembre 2015, privi di occupazione e in condizione economica di bisogno. L’Inps con la circolare 47/2016 precisa, che per avere diritto all’assegno di disoccupazione ASDI, il richiedente non deve essere decaduto dalla NASPI prima del termine naturale di durata della stessa e che non è possibile riconoscere il beneficio a coloro che abbiano ottenuto la liquidazione anticipata della NASPI.

Naturalmente non possono accedere all’ASDI i lavoratori che hanno perso il lavoro prima del 1° maggio 2015 e che, sono ricaduti nella tutela dell’Aspi e Mini-ASpI.

A chi spetta l’assegno di disoccupazione ASDI?

L’assegno di disoccupazione Asdi, spetta a coloro che fanno parte di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore o ai lavoratori che abbiano almeno un’età pari ad almeno 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. Per il nuovo strumento di sostegno al reddito ASDI, è necessario trovarsi in condizione di bisogno economico determinata attraverso il possesso l’attestazione ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore a 5mila euro. L’importo dell’assegno di di disoccupazione Asdi è pari al 75% dell’ultima indennità Naspi percepita purchè l’importo non superi il valore dell’assegno sociale, l’importo potrà essere però incrementato a seconda dei carichi di famiglia del beneficiario ed esattamente:

  • un incremento di 89,7 euro per il primo figlio a carico;
  • di 116,6 euro per due figli a carico;
  • di 140,8 euro per tre figli a carico;
  • e di 163,3 euro in caso di quattro o più figli a carico.

L’assegno di disoccupazione non potrà superare i 600 euro al mese e avrà la durata di un massimo di 6 mesi.

L’inps nella circolare n. 47/2016 precisa che: “Il Decreto Interministeriale del 29 ottobre 2015 aveva già indicato nel dettaglio i criteri soggettivi per accedere al beneficio e le ipotesi di sospensione o decadenza legate alla condizionalità. Rispetto a questo ultimo aspetto, i beneficiari dovranno, infatti, sottoscrivere un Progetto Personalizzato finalizzato al loro reinserimento nel mondo del lavoro”. [tweet_box design=”box_09″ float=”none”]L’INPS, con la circolare n. 47/2016, ha indicato le modalità per presentare le domande dell’ASDI[/tweet_box]