L’assegno di disoccupazione residuale, Asdi, è stato introdotto con il Jobs Act, è destinato a coloro già beneficiari della NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) che ne abbiano fruito per l’intera sua durata fino al 31 dicembre 2015, privi di occupazione e in condizione economica di bisogno. L’Inps con la circolare 47/2016 precisa, che per avere diritto all’assegno di disoccupazione ASDI, il richiedente non deve essere decaduto dalla NASPI prima del termine naturale di durata della stessa e che non è possibile riconoscere il beneficio a coloro che abbiano ottenuto la liquidazione anticipata della NASPI.
A chi spetta l’assegno di disoccupazione ASDI?
L’assegno di disoccupazione Asdi, spetta a coloro che fanno parte di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore o ai lavoratori che abbiano almeno un’età pari ad almeno 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. Per il nuovo strumento di sostegno al reddito ASDI, è necessario trovarsi in condizione di bisogno economico determinata attraverso il possesso l’attestazione ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore a 5mila euro. L’importo dell’assegno di di disoccupazione Asdi è pari al 75% dell’ultima indennità Naspi percepita purchè l’importo non superi il valore dell’assegno sociale, l’importo potrà essere però incrementato a seconda dei carichi di famiglia del beneficiario ed esattamente:
- un incremento di 89,7 euro per il primo figlio a carico;
- di 116,6 euro per due figli a carico;
- di 140,8 euro per tre figli a carico;
- e di 163,3 euro in caso di quattro o più figli a carico.
L’assegno di disoccupazione non potrà superare i 600 euro al mese e avrà la durata di un massimo di 6 mesi.