L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura ormai a regime. Conosciuto anche con l’acronimo di ADI, insieme al Supporto Formazione e Lavoro (SFL), ha sostituito il Reddito di Cittadinanza. Istituito nel 2023 tramite il Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023, poi convertito nella Legge n. 85, l’ADI continua a generare dubbi anche tra coloro che lo percepiscono da sei mesi. A tal punto che il Ministero del Lavoro ha prodotto una nota con dei chiarimenti riguardanti la misura. Questi chiarimenti sono utili ai tanti quesiti dei nostri lettori e beneficiari del sussidio, che quotidianamente cercano delucidazioni.
Assegno di Inclusione ADI: ecco cinque cose da sapere assolutamente per non perdere il sussidio
Partiamo col dire che, secondo il Ministero del Lavoro, la misura non deve essere percepita da tutti come un semplice sussidio o uno strumento di assistenza sociale. Anche se offre un contributo economico per chi vive in condizioni di disagio economico e reddituale, la misura punta alla ricollocazione sociale dei beneficiari.
Su questo si possono aprire dibattiti e considerazioni contrastanti, perché rispetto al Reddito di Cittadinanza, l’ADI è destinato solo a soggetti in condizioni di fragilità: minorenni, invalidi, over 60, persone prese in carico dai servizi sociali, sanitari o assistenziali, o soggetti con carichi di cura per familiari invalidi o minorenni. Una platea che avvicina l’ADI a una misura puramente assistenziale.
I requisiti per l’ADI: dall’ISEE ai soldi in banca, tutto incide sul diritto alla prestazione
Per ottenere l’ADI i requisiti sono molteplici. Si parte da quelli di residenza e si arriva a quelli di cittadinanza e soggiorno nel territorio nazionale. Inoltre, è necessario rientrare in determinati limiti ISEE e di reddito del nucleo familiare, non detenere determinate categorie di veicoli, immobili oltre alla casa di abitazione se di elevato valore, o avere troppi soldi in banca (6.000 euro il tetto).
Probabilmente tutti conoscono bene i requisiti da detenere, ma per molti altri aspetti dell’Assegno di Inclusione, il Ministero del Lavoro continua a fornire chiarimenti. L’ultima nota ufficiale, la n. 12607, è stata pubblicata il 16 luglio scorso e contiene “indicazioni attuative in materia” per l’ADI e gli adempimenti a cui sono soggetti i beneficiari del sussidio. In totale sono cinque le istruzioni aggiuntive fornite dal Ministero.
Decadenza e sospensione per l’Assegno di Inclusione: ecco i chiarimenti del Ministero del Lavoro
Per ottenere il sussidio, gli interessati hanno dovuto presentare una domanda sul sito dell’INPS. La procedura telematica è sempre disponibile sul portale della Previdenza sociale italiana ed è accessibile tramite SPID, CNS o CIE, oppure facendosi assistere da CAF e Patronati.
Contestualmente alla presentazione della domanda, gli interessati hanno dovuto iscriversi alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo Inclusione Sociale e Lavorativa) e sottoscrivere il PAD, ovvero il Patto di Attivazione Digitale.
La sola presentazione della domanda non è ritenuta valida dall’INPS: solo completando l’iscrizione in piattaforma e la sottoscrizione del PAD, i richiedenti hanno potuto completare l’iter di approvazione all’INPS.
Gli appuntamenti obbligatori ai Servizi Sociali Comunali: ecco i chiarimenti
Dopo l’adempimento iniziale, i beneficiari dell’Assegno di Inclusione devono presentarsi ai Servizi Sociali Comunali, sia dietro convocazione che autonomamente, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e di sottoscrizione del PAD. Nella nota, il Ministero ribadisce che i beneficiari del sussidio devono presentarsi sia al primo che ai successivi incontri ai Servizi Sociali (ogni 90 giorni dopo il primo incontro).
Non esistono deroghe in materia. Chi, senza giustificazione documentata, salta un appuntamento, rischia la sospensione dall’ADI e la successiva decadenza del beneficio. Non è una giustificazione il fatto che i Servizi Sociali non abbiano contattato gli interessati per fissare gli appuntamenti. In pratica, bisogna presentarsi autonomamente agli incontri o almeno calendarizzarne uno.
Tutti i beneficiari, nessuno escluso, sono assoggettati agli obblighi
Tutti i beneficiari dell’ADI devono presentarsi agli appuntamenti sopra citati, non solo il richiedente la prestazione. Tutti i componenti della famiglia che, per condizione, età e così via, rientrano nella scala di equivalenza utile al calcolo dell’importo della prestazione devono recarsi a questi appuntamenti. La decadenza e la sospensione, che scattano dal primo pagamento utile successivo alla scadenza dell’appuntamento, riguardano l’intero Assegno di Inclusione e non solo la parte relativa al soggetto che manca di andare ai Servizi Sociali Comunali.
Requisiti dell’Assegno di Inclusione durante i mesi di incasso: ecco le regole
Un altro chiarimento presente nella nota del Ministero del Lavoro riguarda i requisiti di accesso all’Assegno di Inclusione. Questi requisiti devono essere posseduti dal nucleo familiare alla data di presentazione della domanda e mantenuti per tutto il periodo di incasso della prestazione. I beneficiari devono comunicare all’INPS ogni variazione che incide sul diritto o sull’importo della prestazione.
In caso di variazioni reddituali, patrimoniali, nella composizione del nucleo familiare, o qualsiasi altra modifica che incide sul diritto all’ADI o sull’importo mensile, il richiedente deve darne espressa comunicazione all’INPS. In caso di anomalie emerse in sede di controllo, potrebbe essere necessario restituire i soldi all’INPS.
Riesame delle domande respinte: 30 giorni e poi stop
Un’ulteriore precisazione riguarda i cambi di residenza del nucleo familiare o di alcuni suoi componenti. Sul portale dell’INPS è attivo uno strumento utile per questa comunicazione obbligatoria di variazione. Il Ministero conferma che eventuali istanze di riesame, presentate da chi ha avuto la domanda di ADI respinta, devono essere inoltrate entro 30 giorni. Sul sito dell’INPS sono disponibili vademecum su come fare e spiegazioni delle causali utilizzate dall’Istituto quando respinge l’istanza di Assegno di Inclusione.