Tra le prestazioni che non saranno soppresse, da marzo 2022, con l’introduzione dell’assegno unico figli a carico, non rientra l’assegno maternità del comune.
Anzi, l’INPS, ha anche comunicato l’aggiornamento dell’importo spettante per il 2022 in considerazione della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicarsi.
Cos’è l’assegno maternità del comune
Stiamo parlando della prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’INPS, spettante nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo Beneficiari possono essere cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno.
L’assegno maternità del comune non è automatico. Per averlo, bisogna presentare apposita domanda al comune al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Per averlo, il richiedente non deve avere alcuna copertura previdenziale oppure deve averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non bisogna essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS.
L’assegno mensile per il 2022
L’importo dell’assegno maternità del comune è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
L’INPS pubblica ogni anno l’importo. Quello mensile, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per 5 mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro.
Fissato a 17.747,58 euro il valore ISEE di riferimento per avere diritto alla prestazione. Si tenga presente che, una volta presentata domanda, i tempi di lavorazione della pratica da parte dell’INPS è in media di 30 giorni.
Potrebbero anche interessarti:
- Assegno familiare e assegno maternità dei comuni, importi più alti per 2022
- Assegno unico, per figli disabili over 21 anni ok al cumulo della detrazione