Assegno di natalità (Bonus Bebè): possibile recuperare le mensilità perse per richiesta tardiva?

Può capitare di effettuare la richiesta del Bonus Bebè in ritardo. E' possibile, ad es tramite il 730, recuperare i mesi perduti?
5 anni fa
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Una nostra lettrice ci chiede se, per mancata richiesta entro i termini stabiliti, vi è modo di recuperare le mensilità del “Bonus Bebè” perse.

« Spettabile quotidiano, mi piacerebbe sapere se i mesi di bonus bebè persi si possono recuperare con il 730? Mia figlia è nata il 24/10/2017 e purtroppo per disinformazione non abbiamo inoltrato subito la richiesta pensando di non rientrare nella fascia di reddito. Quando poi abbiamo capito che potevamo essere idonei era Luglio 2018 e quindi tutti i mesi antecedenti li abbiamo persi».

Il bonus bebè, o “bonus maternità Inps”, entrato in vigore con legge del 1 gennaio 2015, consisteva in un «assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017».

Tale bonus, se pur con alcune differenze, è stato prorogato anche per i bambini nati nel 2018 è successivamente anche nel 2019, attraverso le rispettive leggi di stabilità.

La più grande differenza, tra il bonus della legge di stabilità del 2015 e le altre, sta nel numero di mensilità erogate. Nella sua prima versione, rientrante nella casistica della nostra lettrice, l’assegno veniva erogato per ben 36 mensilità (3 anni), mentre per i nati tra il 2018 e il 2019 soltanto per 12 mesi.

Assegno di natalità (Bonus Bebè) per i nati 2015-2017

Il bonus, istituito «dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per l’anno 2015)», prevede l’erogazione di un assegno mensile, fino a 36 mesi, destinato a famiglie con figli nati o adottati tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, con importi variabili, a seconda della situazione reddituale del nucleo famigliare.

L’assegno viene erogato dalla data di nascita o dalla data d’ingresso in famiglia, nel caso di adozione o affido.

L’importo dell’assegno, varia a seconda del “isee minorenni” per il minore di cui si fa richiesta:

  • Per i nuclei familiari con reddito minorenni inferiore a 7.000,00 euro, viene corrisposto un assegno pari a 1.920,00 euro (160 euro al mese) per 3 anni;
  • Per i nuclei familiari con reddito minorenni superiore a 7.000,00 euro, ma inferiore a 25.000,00 euro, viene corrisposto un assegno pari a 960,00 euro (80 euro al mese) per 3 anni;
  • Nulla viene erogato per i nuclei familiari con isee minorenni superiore a 2.500,00 euro.

La richiesta di assegno deve essere presentata, attraverso una “dichiarazione sostitutiva unica (DSU)”, in via telematica all’INPS.

La dichiarazione sostitutiva unica deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno, pena, la decadenza della stessa domanda con conseguente perdita della relativa annualità.

Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2019

L’INPS, attraverso la pubblicazione di una recente circolare, ha chiarito tutte le novità introdotte nel 2019. Non ci sono sostanziali cambiamenti, rispetto al 2018:

  • Viene annunciata una proroga relativa ai termini entro i quali è possibile fare domanda per l’ottenimento del bonus. Per i nati tra l’1 gennaio 2019 e il 15 marzo 2019, è possibile fare richiesta entro il 13 di giugno;
  • Prevista una maggiorazione del 20% per ogni figlio successivo al primo.

Come per l’anno 2018, il bonus viene erogato per sole 12 mensilità.

Per maggiori dettagli, relativi al “bonus bebè 2019” si consiglia la lettura del nostro articolo:

Bonus bebè 2019: domande entro il 13 giugno, come fare

 

In caso di tardiva presentazione della domanda, è possibile recuperare le mensilità perse?

La risposta al quesito della nostra lettrice viene data direttamente dall’INPS, che attraverso una pubblicazione, del 3 aprile 2017, chiarisce che:

«La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda».

Dunque, nella fattispecie, la nostra lettrice riceverà un assegno familiare, non superiore a 160,00 euro al mese, con la data di decorrenza di luglio 2018, finché il figlio non abbia raggiunto i 3 anni d’età.

Purtroppo nulla resta da fare circa le mensilità di bonus perse, le quali non potranno più essere recuperate.

Non ci resta che consigliare, a lei e a tutti i nostri lettori, di richiedere sempre la consulenza di professionisti esperti e qualificati, in modo da evitare certi spiacevoli inconvenienti.

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