Assegno di divorzio e di mantenimento figli si possono scaricare dalle tasse? Sulle differenze fiscali in merito alle regole e alle percentuali di detrazione è intervenuto di recente l’Inps a fare chiarezza con il messaggio n 2074/2017.
Assegno divorzile e di mantenimento: regole detrazione
L’assegno di divorzio può essere portato in detrazione solo se erogato con periodicità. Non è ammessa la deduzione dell’assegno di mantenimento del figlio.
Come si inquadra l’assegno di mantenimento all’ex coniuge dal punto di vista fiscale? In capo al beneficiario rappresenta reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (ex articolo 50 del Tuir); al tempo stesso per il soggetto erogante è paragonato e paragonabile ad un onere deducibile dal reddito (ex articolo 10 del Tuir).
L’Inps ha tal proposito ha voluto dunque insistere sul presupposto fondamentale della periodicità ribadendo che l’assegno divorzile corrisposto una tantum, anche se a rate, non può essere dedotto. E’ invece ammessa la deducibilità degli assegni periodici pregressi scaduti o insoluti in capo all’erogante anche qualora saldati in una soluzione unica. Resta in altre parole esclusa la possibilità di portare in deduzione assegni corrisposti in maniera volontaria dal coniuge per sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale dei meccanismi di adeguamento.
In conclusione l’Inps sottolinea poi la differenza tra assegno di divorzio e di mantenimento del figlio ribadendo che quest’ultimo non è deducibile. In caso di mancata distinzione dell’assegno nel provvedimento del giudice, la deduzione viene riconosciuta solo al 50%.
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