L’assegno mensile pagato all’ex coniuge è deciso nel provvedimento di separazione emesso dal giudice. Il provvedimento potrebbe già indicare la parte dell’importo destinato all’ex e la parte dell’importo, invece, destinata al mantenimento dei figli.
Laddove il provvedimento non fa questa distinzione, allora l’assegno si intende per il 50% destinato all’ex e il 50% destinato ai figli (indipendentemente dal loro numero).
Dal punto di vista fiscale, per chi paga l’assegno, l’importo è deducibile dal suo reddito ai fini RPFE.
Un nostro lettore ci fa presente di essersi separato dalla moglie nel 2022. Questa ha rinunciato all’assegno mensile per se. Tuttavia, il lettore versa mensilmente un assegno di 400 euro finalizzato al pagamento dell’affitto di casa in cui la sua ex moglie continua a vivere con i loro figli. Oltre questo importo, egli paga altri 200 euro mensili come mantenimento per i figli. Il lettore, quindi, ci chiede se può dedurre nel suo 730 almeno l’assegno mensile che paga per l’affitto.
Assegno all’ex coniuge, aspetti fiscali
L’ex coniuge che paga l’assegno mensile all’altro, come anticipato, lo deduce dal reddito ai fini IRPEF: La deduzione avviene per cassa. Quindi, nella Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022) si deduce l’assegno mensile pagato all’ex nel 2022.
La deduzione avviene indicando il totale, dell’importo pagato ogni mese nel 2022, al rigo E22 (se trattasi di 730) o al rigo RP22 (se trattasi di Modello Redditi Persone Fisiche 2023).
Per l’ex coniuge che riceve l’assegno, invece, come detto, questo diventa reddito e come tale deve essere dichiarato nella sua personale dichiarazione dei redditi.
L’indicazione è ai righi da C6 a C8 (se trattasi di 730) o rigo RC7 (se trattasi di Modello Redditi Persone Fisiche).
Affitto all’ex moglie, come comportarsi nel 730
Venendo al quesito del lettore, come si evince dalla Circolare n. 24 del 2022 e dalle istruzioni ministeriali al 730, sono deducibili (per chi paga) e devono essere dichiarati (per chi li riceve) anche gli importi che rientrano nel c.d. contributo casa. Si tratta degli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex coniuge.
Quindi, l’assegno mensile che il lettore paga all’ex moglie per pagare l’affitto della casa in quest’ultima vive, sono deducibili dal lettore nel suo 730. Al tempo stesso l’ex moglie deve dichiarare l’importo come reddito nella sua dichiarazione redditi.
Riassumendo…
- l’assegno mensile pagato all’ex coniuge si deduce per chi lo paga e deve essere dichiarato da chi lo riceve
- si deduce e si dichiara solo la parte dell’assegno mensile destinata all’ex coniuge e non anche quella desinata al mantenimento dei figli
- se il provvedimento del giudice non distingue l’importo destinato all’ex coniuge e quello al mantenimento dei figli, si presume al 50% per l’ex e al 50% per i figli (a prescindere dal numero)
- si deduce e si dichiara anche la parte dell’assegno destinata al c.d. contributo casa (affitto, spese condominiali, ecc.).