C’è un adempimento legato all’assegno inclusione che si chiama modello ADI – Com Esteso, dove ADI sta proprio per “Assegno di Inclusione”.
Il nuovo sussidio, ricordiamo, dal 1° gennaio 2024, sostituisce il reddito di cittadinanza ed è destinato a nuclei familiari in cui sia presente almeno uno tra minore, disabile, over 60 anni o soggetto socialmente svantaggiato. La domanda è possibile farla dal 18 dicembre 2023. La si fa online all’INPS o al Patronato/CAF. Il pagamento è mensile (18 mesi rinnovabili per altri 12 mesi) sulla carta di inclusione.
Requisito fondamentale è la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD). Senza detta sottoscrizione l’INPS non paga. Una volta sottoscritto, in caso di esito positivo dell’istruttoria, la prima mensilità è pagata dal 15 del mese successivo alla sottoscrizione PAD e poi a partire dal 27 di ogni mese (sempreché permangono i requisiti).
Perché fare il Modello ADI-Com
L’assegno inclusione è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo.
Tuttavia, laddove durante il periodo di percezione del sussidio, qualche componente del nucleo familiare dovesse trovare occupazione, l’INPS provvederà a rideterminare l’importo del benefico. Se, però, il reddito che deriva dall’attività lavorativa supera una certa soglia, l’assegno di inclusione non sarà più percepito.
A questo fine, il richiedente o i componenti del nucleo familiare sono chiamati a comunicare all’INPS eventuali rapporti di lavoro già in essere all’atto della domanda. Ciò è fatto con il modello ADI-Com ridotto.
Successivamente sono chiamati a comunicare, sempre all’INPS, ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura. Questo adempimento è da farsi con il modello ADI-Com esteso.
Assegno inclusione, quando e come fare il Modello ADI-Com Esteso
L’INPS fa sapere che dal 18 marzo 2024 è possibile l’utilizzo del Modello AD-Com Esteso (Messaggio n. 1090/2024).
A partire dalla citata data, ciascun componente del nucleo familiare percettore di assegno inclusione, potrà utilizzare il modello per le comunicazioni obbligatorie durante l’erogazione del beneficio che riguardano:
- l’avvio di attività lavorativa
- variazioni intervenute relative ad uno componente del nucleo che possono comportare modifiche nell’applicazione della scala di equivalenza o la perdita del diritto all’assegno (es. inizio o conclusione del periodo di residenza in strutture a totale carico pubblico; applicazione di sentenze definitive di condanna; conclusione o proroga del programma di cura e assistenza)
- ulteriori variazioni delle dichiarazioni rese in domanda che comportano la perdita del requisito in relazione ai dati del patrimonio mobiliare/immobiliare, al possesso dei beni durevoli e alla residenza continuativa in Italia;
- la richiesta della individualizzazione della carta di inclusione, se non già fatta al momento della domanda.
Se oggetto della comunicazione è l’avvio di attività lavorativa, nel modello occorre anche indicare il reddito annuo che si prevede di conseguire.
Riassumendo
- l’assegno inclusione è pagato mensilmente sulla carta inclusione
- se in sede di domanda assegno inclusione si ha lavoro occorre comunicarlo con il Modello Adi-Com ridotto
- se durante la percezione del sussidio si prende occupazione lavorativa bisogna comunicarlo con il Modello ADI-Com esteso, in cui dichiarare il reddito annuo presunto
- l’invio del Modello ADI-Com esteso è possibile dal 18 marzo 2024.