Si susseguono le richieste di chiarimento sulla nuova misura si sostegno alle famiglie che dal 1° gennaio 2024 sostituirà in via definitiva il reddito di cittadinanza. Ci riferiamo all’assegno di inclusione, che rispetto al precedente, si differenzia sotto alcuni aspetti pur se molti requisiti restano gli stessi.
Anche per l’assegno inclusione sono necessari requisiti di residenza, di cittadinanza e soggiorno, oltre a quelli reddituali. Anche per l’assegno di inclusione è necessario fare domanda. Una domanda che è possibile già dal 18 dicembre 2023 (online all’INPS o rivolgendosi a patronati).
Nel nucleo familiare soggetti svantaggiati
L’assegno di inclusione è stato previsto con il decreto-legge 48/2023 e disciplinato con il decreto ministeriale del 13 dicembre 2023. È una misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale rivolta a nuclei familiari con almeno un componente che rientri tra le seguenti categorie di soggetti:
- disabile (allegato 3 al DPCM 159/2013);
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Ma chi sono le persone in condizioni di svantaggio? Ossia quelle di cui al punto ultimo del citato elenco?
Assegno inclusione: chi sono i soggetti svantaggiati
Chi siano le persone in condizioni di svantaggio ai fini dell’assegno di inclusione lo ha spiegato il Ministero del Lavoro nel corso dell’ultimo webinar dedicato alla nuova misura di sussidio in commento. In tale sede, il Ministero ha spiegato che sono da considerarsi tali, fatta salva la possibilità che con successivo decreto possano essere identificate ulteriori categorie:
- le persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- coloro che sono in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con grado di invalidità compreso tra il 46% e il 66%. Tali soggetti devono avere necessità di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati;
- chi ha dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, in carico ai servizi sociosanitari;
- persone vittime di tratta”, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari;
- le vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari. Deve esserci un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero devono essere inseriti nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
- le persone ex detenute, nel primo anno successivo al termine della detenzione;
- le persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna;
- i soggetti individuati come portatori di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa, in carico ai servizi sociali;
- persone senza dimora, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
- le persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore, che:
- vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
- sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una
- soluzione abitativa;
- neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare.