La possibilità di fare domanda per l’assegno inclusione è attiva dal 18 dicembre 2023 direttamente dal sito INPS o anche tramite patronato. Dal 2024 la cosa è stata estesa anche presso i CAF. Ad oggi, dunque, chi ha i requisiti e non ha ancora presentato richiesta può farlo tramite uno dei suddetti canali.
Per colore che, invece, hanno fatto già domanda e sottoscritto anche il relativo PAD (patto attivazione digitale), l’INPS ha anche predisposto i primi pagamenti sulla carta inclusione. È di ieri, 14 febbraio 2024, un nuovo messaggio dell’istituto con cui si forniscono le indicazioni operative sul comportamento da tenere nei diversi casi in cui può trovarsi lo stato della domanda presentata, ossia:
- accolta
- respinta
- in evidenza e sospensione
- sospesa.
Lo stato della domanda assegno inclusione lo si può visualizzare direttamente dalla sezione dedicata del portale INPS accedendo con le proprie credenziali.
Richiesta accolta: i pagamenti
Se la domanda assegno inclusione si trova nello stato di “accolta”, il richiedente non deve far altro che attendere l’accredito sulla carta inclusione. A proposito di pagamenti assegno inclusione, la regola vuole che
- il primo pagamento sarà fatto dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD
- i pagamenti successivi, saranno fatti dal giorno 27 del mese di competenza.
In via transitoria, tuttavia, è stato previsto che a ricevere il primo accredito, dal 26 gennaio 2024, sono stati coloro che hanno fatto domanda assegno inclusione entro il 7 gennaio 2024, con PAD sottoscritto entro la medesima data. A seguire sono messi in pagamento coloro che hanno presentato richiesta nel periodo dal 7 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio 2024. In tal caso, da oggi 15 febbraio 2024, per detti soggetti è messa in pagamento la mensilità di competenza gennaio 2024 e poi dal 27 febbraio ci si allinea alla regola generale.
Domanda assegno inclusione: respinta, in evidenza e sospesa
Se la domanda è nello stato “respinta” sono indicate le motivazioni e il richiedente può presentare istanza di riesame alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito.
La domanda, invece, la si può trovare in stato di “evidenza” o “in sospensione”, quando l’INPS ha necessità di un tempo istruttorio supplementare. È il caso in cui, ad esempio, l’istituto riscontra delle difformità nell’ISEE del richiedente. In tal caso l’INPS invita il soggetto a correggere l’ISEE o a fornire elementi che giustificano tali difformità. Quindi, se entro 60 giorni il richiedente procede il tal senso, l’INPS sblocca l’istruttoria e procede fino ad accogliere la domanda. Se, invece, entro 60 giorni ciò non è fatto la domanda viene messa nello stato di respinta.
Infine, il richiedente potrebbe ritrovarsi la domanda nello stato di “sospesa” per discordanza nucleo familiare tra quanto dichiarato ai fini ISEE (nella DSU) e i dati presenti nell’anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR). In questa situazione, il richiedente non deve fare nulla in quanto sarà l’INPS stessa a procedere con ulteriori verifiche del caso. Se l’esito di dette verifiche è negativo, si confermerà la discordanza sul sistema ISEE, e l’istituto mette la domanda in “respinta”. Per contro, nel caso in cui nonostante la discordanza con ANPR, è accertata la veridicità del nucleo (ai fini ISEE), la richiesta sarà sbloccata in modo da permettere il completamento positivo dell’istruttoria.
Riassumendo
- la domanda assegno inclusione è possibile dal 18 dicembre 2023
- lo stato della richiesta lo si può visualizzare direttamente dalla sezione dedicata del portale INPS accedendo con le proprie credenziali
- se accolta, l’INPS mette in pagamento sulla carta inclusione secondo le regole generali
- se respinta, il richiedente può chiederne il riesame o fare ricorso
- se in evidenza o in sospensione, il richiedente viene invitato a correggere l’ISEE o a fornire ulteriori elementi e informazioni
- se sospesa per discordanza nucleo familiare, sarà l’INPS a fare ulteriori verifiche del caso (la domanda, quindi, potrà essere sbloccata o messa in stato di respinta a seconda dell’esito di dette verifiche)
- trovi qui le istruzioni INPS su stato domanda assegno inclusione (Messaggio n. 684 del 14 febbraio 2024).