Dopo che con il Decreto Lavoro del 1° maggio scorso il Governo ha di fatto istituito le due nuove misure che sostituiranno il reddito di cittadinanza, ecco che iniziano ad arrivare le prime istruzioni e le prime risposte ai dubbi e ai quesiti degli interessati. Due misure, perché tante sono quelle che prenderanno il posto del reddito di cittadinanza.
Per i primi che lo perderanno o che lo hanno già perso, cioè per gli attivabili al lavoro di età compresa tra i 18 e i 59 anni, ecco il sostegno alla formazione al lavoro.
In risposta ai tanti quesiti di lettori che ci chiedono informazioni sul nuovo reddito di cittadinanza, cioè sull’assegno di inclusione che prenderà il via il primo gennaio prossimo, ecco che forniamo le prime risposte del Ministero alle FAQ, ovvero alle frequently asked questions dei potenziali interessati alla misura.
Assegno di inclusione, ecco cos’è e come lo spiega il Ministero del Lavoro
La prima cosa che confermano le FAQ del Ministero sono che il reddito di cittadinanza nel 2023 è fruibile per 7 mesi per le famiglie che al loro interno hanno esclusivamente soggetti tra i 18 ed i 59 anni di età e senza disabili. Diventa fruibile per l’intero anno solo per famiglie con al loro interno hanno almeno un componente disabile, over 60 o minore. Confermato anche lo stop alla misura dal primo gennaio 2024. E naturalmente la sua sostituzione con altre due misure che sono le annunciate assegno di inclusione e sostegno alla formazione e al lavoro.
Secondo ciò che si legge sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’assegno di inclusione, destinato alle famiglie con minorenni, invalidi ed over 60 al loro interno, decorre dal primo gennaio 2024.
Chi sono i beneficiari dell’assegno di inclusione e quali i requisiti
Al momento della presentazione della domanda, non appena sarà tutto pronto, potranno presentare istanza i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari. In quest’ultimo caso solo se titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. E servirò essere residenti in Italia da almeno 5 anni di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa.
Come si legge nelle istruzioni, gli interessati devono avere un ISEE in corso di validità pari o inferiore euro 9.360. E poi reddito familiare fino a 6.000 euro annui (da moltiplicare per le scale di equivalenza e variabile anche in presenza di disabili). Poi, un patrimonio immobiliare al di sotto dei 30.000 euro. Per quest’ultimo punto, cioè per i fabbricati, non si considera la casa di abitazione del nucleo familiare a meno che non sia una casa di valore superiore a 150.000 euro.
In riferimento ai soldi in banca o alle Poste, o in qualsiasi forma di investimento, resta necessario un patrimonio mobiliare fino a 6.000 euro. Limite che cresce di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al secondo e fino a massimo 10.000 euro (a sua volta con l’aggiunta di 1.000 euro per ogni minorenne o di 5.000 euro per ogni disabile). Per il resto le condizioni sono le stesse del reddito di cittadinanza. I veicoli da avere, le condanne penali, le detenzioni in carcere e così via, sono da considerare come per il funzionamento della precedente misura.
Le domande per la nuova misura, ecco come funzionerà
La domanda di Assegno di Inclusione deve essere presentata tramite modalità telematica come si faceva con il reddito di cittadinanza. Serviranno le credenziali SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta di Identità Elettronica (CIE). Ma solo per fare tutto da soli. Perché resta ferma la possibilità di farsi assistere da Patronati, Caf e consulenti abilitati. La decorrenza della prestazione scatta a partire dal mese successivo quello di presentazione. Per questo è probabile che l’avvio delle istanze sia a dicembre, anche se la conferma di questo non c’è sul sito e nelle FAQ. Cambia di molto la scala di equivalenza dell’assegno di inclusione rispetto al reddito di cittadinanza. Perché per importi, requisiti e soglie, non valgono i soggetti considerati attivabili al lavoro perché di età compresa tra i 18 e i 59 anni.