L’assegno di inclusione, come noto, dal 1° gennaio 2024 ha spazzato via definitivamente il reddito di cittadinanza. Anche se rispetto a quest’ultimo presenta numerosi punti in comune, se ne differenzia sostanzialmente per i destinatari. L’assegno inclusione, spetta solo (nel rispetto di una serie di requisiti) a nuclei familiari in cui ci sia almeno uno tra i seguenti soggetti:
- minorenne
- disabile
- persona con almeno 60 anni di età
- persona che si trova in c.d. condizione di svantaggio sociale.
Come per il reddito di cittadinanza, anche per l’assegno inclusioni sono richiesti requisiti ISEE, di cittadinanza, residenza e soggiorno.
Domanda e pagamenti
La richiesta per avere il nuovo sussidio è presentabile dal 18 dicembre 2023, direttamente all’INPS o anche presso patronato. Dal 2024 è possibile anche andare al CAF.
Se la domanda è accolta, il pagamento avviene sulla carta inclusione. Spetta per 18 mensilità, rinnovabili per altre 12 (previa sospensione di un mese). Il richiedente è tenuto a sottoscrivere il c.d. Patto di Attivazione Digitale (PAD). Senza detta sottoscrizione l’INPS non procedere al pagamento dell’assegno inclusione.
I primi accrediti sono avvenuti dal 26 gennaio per coloro che hanno fatto domanda entro il 7 gennaio 2024, con PAD sottoscritto entro la stessa data. Successivamente, sono stati messi in pagamento coloro che hanno presentato domanda dopo il 7 gennaio 2024 ma entro il 31 gennaio 2024. Per questi, il primo accredito riferito alla mensilità di gennaio 2024 è avvenuto dal 15 febbraio. Poi dal 27 febbraio sarà pagata la mensilità di febbraio stesso. A seguire, il pagamento avverrà dal 27 di ciascun mese.
Regola vuole, infatti che il primo pagamento del sussidio è fatto dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD. I pagamenti successivi, invece, dal giorno 27 del mese di competenza.
Assegno inclusione, auto e moto che bocciano il sussidio
Il diritto all’assegno di inclusione non è subordinato solo al possesso di requisiti ISEE, patrimoniali, di cittadinanza, soggiorno e residenza.
Per espressa previsione di legge, non spetta l’assegno di inclusione se qualche componente del nucleo familiare risulta intestatario a qualunque titolo o abbia piena disponibilità di
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc.
- motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.
Tuttavia, deve trattarsi di mezzi immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta dell’assegno.
Quindi, se ad esempio, un componente del nucleo familiare (incluso il richiedente l’assegno) è intestatario di un’automobile di cilindrata 1.800 c.c., immatricolata nel 2022, non si ha diritto al sussidio. Per contro, si avrebbe diritto all’assegno se il veicolo risultasse immatricolato, ad esempio, nel 2020.
Sono esclusi dalla regola gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente. Quindi, ci riferiamo alle agevolazioni fiscali auto per disabili. Per detti veicoli, il possesso non preclude il diritto al sussidio e ciò a prescindere dalla cilindrata e dal periodo di immatricolazione.
Riassumendo
- il diritto all’assegno inclusione è subordinato al rispetto di determinati requisiti ISEE, patrimoniali, residenza, soggiorno e cittadinanza
- anche il possesso di veicoli (automobili e moto) nel nucleo familiare può far bocciare la domanda per il sussidio
- per NON aver diritto all’assegno di inclusione deve trattarsi di autoveicoli e moto superiori ad una certa cilindrata e immatricolati antecedentemente ad un certo periodo.