Assegno di invalidità, inabilità, malattia e NASPI, i quesiti di una nostra lettrice:
Buongiorno, vorrei esporle una situazione un po’ complessa nella speranza che almeno lei possa aiutarmi.
Ho un’ invalidità al 100%, mi è stato assegnato dall’INPS sia l’assegno di inabilità di €279 sia l’assegno di invalidità. Il Patronato, l’ente che mi assiste, mi ha detto che avendo un lavoro dipendente avrei avuto diritto ai 279€ solo se non superavo i 16532,00 annuo. Nel Cud 2016 la somma è stata di circa 12.000€ visto che ho un lavoro part-time, ma quest’anno sommando il tutto sforo di circa 1200€ , cosa succede?
Premessa la mia azienda con il 31/12/2017 chiude per cessata attività .
Sarò ancora in malattia fino alla fine dell’anno, e forse dovrei prolungarla, nel caso verrebbe pagata dall’Inps?
Dovrei inoltrare la domanda per la Naspi ma se percepisco l’assegno di invalidità si annulla la Naspi mi può confermare ciò?
La ringrazio se vorrà aiutarmi a risolvere questi quesiti, ovunque ci si rivolge nessuno sa dare delle risposte sicure in particolare l’Inps. In attesa la ringrazio, Domenica.
Prima di rispondere al primo quesito, facciamo una breve panoramica su quali sono i requisiti per poter richiedere la pensione di inabilità.
I requisiti per ottenere la pensione di inabilità
I requisiti necessari per ottenere la pensione di inabilità sono:
- impossibilità lavorativa con una percentuale del cento per cento;
- età anagrafica fra i 18 e i 65 anni;
- destinata ai cittadini italiani o cittadino extracomunitario regolarmente in Italia o cittadino dell’Unione Europea residente in Italia regolarmente;
- Reddito annuo personale uguale o inferiore a euro 16.532,10.
La pensione di inabilità è corrisposta per 13 mensilità e ha un importo di euro 279,47, inoltre non è soggetta a Irpef. .
Risposta al secondo quesito sulla malattia
Sarò ancora in malattia fino alla fine dell’anno, e forse dovrei prolungarla, nel caso verrebbe pagata dall’Inps?
In riferimento alla malattia, se lei la termina entro il 31 dicembre si esaurisce con il rapporto di lavoro, che come lei ha evidenziato è una cessazione di attività e non un licenziamento, quindi termina l’obbligo del datore di lavoro.
Nel caso la malattia si dovesse prorogare, l’INPS ha chiarito ai disoccupati: “l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato“.
Risposta al terzo quesito sulla NASPI e assegno invalidità
Dovrei inoltrare la domanda per la Naspi ma se percepisco l’assegno di invalidità si annulla la Naspi mi può confermare ciò?
La Naspi non è compatibile con l’assegno ordinario di invalidità. I lavoratori potranno optare tra le due misure in base alla convenienza.
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