Cosa accade al genitore separata non collocatario che non versa l’assegno di mantenimento ai figli regolarmente?
Non sempre la violazione dell’obbligo di mantenimento sfocia in un reato. L’illecito penale scatta solo quando ai figli sono mancati i mezzi necessari alla sussistenza e questo, ormai, raramente accade se il padre salta qualche rata mensile e la madre riesce a mantenere il tenore di vita goduto in precedenza. Il mancato versamento dell’assegno di mantenimento ai figli minorenni, versamento che avviene solitamente nelle mani del genitore collocatario, non fa scattare il reato in automatico.
Il codice civile, infatti, sanziona la condotta di quei genitori che fanno mancare i mezzi di sussistenza ai figli di minore età o inabili al lavoro. Operando nella condizione che il figlio minore non sia in grado di avere reddito proprio, versa sempre in condizione di difficoltà. Si tratta però di una presunzione che può essere superata con una prova contraria: quando il minore, infatti, dispone dei redditi del genitore convivente non versa in stato di bisogno. I mezzi di sussistenza, però, non si limitano a quelli relativi alla sopravvivenza, quali vitto e alloggio, ma comprendono anche gli strumenti che permettono il soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana quali abbigliamento, istruzione, mezzi di trasporto e di comunicazione.
Si parla, quindi, di stato di bisogno quando il genitore fa mancare ai figli ciò che è necessario per la sopravvivenza vitale, quindi cibo e un tetto sulla testa, ma anche gli strumenti che consentono al minore di soddisfare le esigenze della quotidianità.
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