L’ex coniuge che non paga l’assegno di mantenimento si macchia di reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ed è passibile di denuncia.
Le cose non cambiano se il coniuge chiede alla propria azienda di essere licenziato (e magari continuare a lavorare in nero) per non continuare a versare l’assegno di mantenimento poiché non è la disoccupazione ad escludere l’obbligo di pagamento degli alimenti. L’assenza del lavoro, infatti, da sola non basta a dedurre l’incapacità economica del pagamento dell’assegno di mantenimento.
Chi si fa, quindi, licenziare nella speranza di esimersi dall’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge può ricevere una brutta sorpresa: la legge, pur consentendo la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio al mutamento delle condizioni economiche e familiari, allo stesso tempo non è tenuta ad affidarsi soltanto alla dichiarazione dei redditi degli ex coniugi.
Il tribunale, infatti, si basa non solo sui redditi dichiarati, ma anche su tanti altri parametri che possono rivelare il tenore di vita degli ex coniugi, a partire dal saldo del conto corrente, al possesso di altri redditi che non derivino dal lavoro, all’estratto conto delle carte di credito ecc… Se il coniuge che chiede la revisione dell’assegno di mantenimento dopo essersi fatto licenziare conduce ancora un elevato tenore di vita, il giudice, infatti, potrebbe rigettare la domanda proprio in virtù del fatto che non mancano le capacità economiche per procedere al versamento dell’assegno di mantenimento. L’esito della richiesta, quindi, a seguito di licenziamento, si basa tutto su quanto il tribunale voglia approfondire la situazione economica dell’ex coniuge che chiede la revisione.
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