Ultimamente le decisioni della Corte di Cassazione sull’assegno di mantenimento all’ex coniuge hanno fatto molto parlare ed è lecito chiedersi se cambia qualcosa anche nel modo in cui si stabilisce l’ammontare dell’assegno di mantenimento ai figli.
La risposta è no: le decisioni della Corte di Cassazione dello scorso 10 maggio non vanno a modificare l’assegno di mantenimento per i figli delle coppie separate o divorziate. Il genitore non collocatario, quindi, dovrà versare ai figli il contributo periodico per le spese ordinarie e il 50% di quelle straordinarie non preventivabili.
Per l’assegno di mantenimento ai figli, quindi, resta valido il parametro del tenore di vita che la prole aveva durante il matrimonio dei genitori, tenore di vita che i genitori, entrambi, dovranno continuare a garantire.
Rispetto al passato, quindi, nulla cambia per quel che riguarda l’assegno di mantenimento ai figli e al modo in cui esso viene calcolato: il giudice, quindi, per quantificare l’assegno di mantenimento che il genitore non collocatario dovrà corrispondere ai figli dovrà quantificarlo al tenore di vita che la famiglia aveva nel periodo del matrimonio dei genitori. Le esigenze dei minori, appunto, dovranno essere considerate in base al tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio: i genitori, poi, contribuiranno al mantenimento di quel tenore di vita in ragione della propria situazione economica. Il giudice nel valutare l’importo dell’assegno, inoltre dovrà tenere conto anche di elementi economici che incidono sulle condizioni di vita delle parti, sulle disponibilità di patrimoni mobiliari ed immobiliari e sul tenore di vita che gli ex coniugi conducono. Il patrimonio dei genitori, quindi, influisce sull’importo dell’assegno di mantenimento ai figli.