Dopo la separazione e il divorzio quale assegno di mantenimento spetta all’ex coniuge? L’importo dell’assegno di mantenimento su quali misure di riferimento è fissato?
A stabilirlo la sentenza del Tribunale di Trento numero 394/2016 che ha cercato di far chiarezza in merito. Nella prununcia, infatti, si afferma che l’assegno di mantenimento al coniuge deve essere conteggiato non solo in base al reddito ma anche in base al tenore di vita che il coniuge beneficiario avrebbe potuto godere continuando la convivenza coniugale.
Assegno mantenimento: il fatto
Il fatto su cui si è interrogato il tribunale di Trento riguarda un uomo, titolare di una ditta individuale nel settore del commercio del bestiame, che si è separato dalla moglie.
Nel corso degli anni, pur non essendo calato il volume di affari della ditta, il reddito individuale dell’uomo è fortemente calato. La redditività potenziale della ditta, quindi, non è stata irrimediabilmente compromessa dalla crisi.
Proprio in base a questo i giudici hanno ritenuto che il termine di riferimento per il calcolo dell’assegno di mantenimento da assegnare alla moglie non dovesse effettuarsi soltanto sul reddito imponibile. L’assegno, secondo i giudici, va calcolato anche sul fatto che la donna non ha mezzi che le consentano una facile ricollocazione nel mondo del lavoro, anche alla luce dell’età di 56 anni.
Il tenore di vita precedente alla separazione, inoltre, era di buono standard non solo grazie al reddito del marito ma a anche per merito del patrimonio immobiliare della coppia. Per stabilire, quindi, l’ammontare dell’assegno di mantenimento i giudici hanno preferito opportuno non considerare soltanto il reddito del marito ma anche tutti gli altri elementi economici in grado di incidere sulle condizioni dei due coniugi, senza tenere conto che la moglie, prima della separazione abbia accettato e subito un tenore di vita inferiore a quello che emerge dalle possibilità economiche.