A partire dal 1° gennaio 2025, l’assegno di maternità erogato dai Comuni prevede un importo massimo di 407,40 euro al mese. Questo sostegno economico è destinato alle madri che non hanno accesso all’indennità di maternità e si applica in caso di nascita, adozione o affidamento preadottivo di un minore. Nello specifico, possono presentare domanda le madri disoccupate, autonome o con un’occupazione non assicurata.
L’accesso alla prestazione è regolato in base alla situazione economica della famiglia, valutata tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Per l’anno 2025, il limite massimo di reddito ISEE per ottenere l’importo pieno dell’assegno è fissato a 20.382,90 euro.
Se il valore dell’ISEE supera questa soglia, l’assegno non viene riconosciuto nella sua totalità ma subisce una riduzione proporzionale, calcolata dall’INPS attraverso un meccanismo di riduzione progressiva basato sul reddito.
Durata e importo dell’assegno maternità
Il sostegno economico (assegno maternità dei comuni) viene concesso per un periodo massimo di cinque mesi. L’importo, determinato ogni anno dal Governo, viene adeguato sulla base dell’inflazione e dell’indice Istat dei prezzi al consumo. Nel 2025, come anticipato, la somma mensile riconosciuta in misura piena sarà pari a 407,40 euro.
Per poter beneficiare dell’assegno di maternità, occorre soddisfare alcuni requisiti.
Requisiti di residenza e cittadinanza
Per aver diritto all’assegno di maternità del comune è in primis necessario rispettare le seguenti due condizioni:
- Residenza in Italia al momento della nascita del bambino, dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
- Cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea, oppure possesso di un titolo di soggiorno valido per le cittadine extracomunitarie.
Altri requisiti per l’assegno maternità del comune
A seconda della situazione lavorativa della madre, sono richieste ulteriori condizioni:
Per le lavoratrici: aver maturato almeno tre mesi di contribuzione previdenziale nei 18 mesi precedenti alla nascita, all’adozione o all’affidamento del minore.
Se la madre ha cessato il rapporto di lavoro nel periodo di gravidanza, deve comunque aver versato contributi per almeno tre mesi nei 18 mesi antecedenti all’evento.
Per le disoccupate: aver avuto un impiego per almeno tre mesi ed essere state titolari di prestazioni previdenziali o assistenziali. In questo caso, il periodo tra la fine del diritto alle prestazioni e la nascita o l’adozione del bambino non deve superare la durata delle prestazioni ricevute e comunque non oltre i nove mesi.
Presentazione della domanda
La richiesta di assegno di maternità deve essere inoltrata presso il Comune di residenza, che si occupa di verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti. Per questo motivo, il beneficio è noto anche come “assegno di maternità dei Comuni”.
Il termine per presentare la domanda è fissato a sei mesi dalla nascita o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
L’erogazione dell’importo spettante, invece, è affidata all’INPS, che provvede al pagamento una volta accertata la sussistenza delle condizioni previste.
Differenza tra assegno maternità e indennità di maternità
L’assegno di maternità erogato dai Comuni non deve essere confuso con l’indennità di maternità, che rappresenta un’altra forma di sostegno economico riconosciuta alle lavoratrici durante il periodo di congedo obbligatorio.
Mentre l’indennità di maternità è riservata alle lavoratrici dipendenti e viene calcolata sulla base della retribuzione, l’assegno di maternità dei Comuni è destinato a chi non ha diritto a tale trattamento e viene erogato in base all’ISEE familiare.
Riassumendo
- Importo e durata: l’assegno di maternità 2025 ammonta fino a 407,40 euro mensili per cinque mesi.
- Destinatari: spetta a madri disoccupate, lavoratrici autonome o non assicurate all’indennità di maternità.
- Requisiti economici: l’ISEE familiare deve essere inferiore a 20.382,90 euro per l’importo pieno.
- Presentazione della domanda: deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita.
- Erogazione INPS: il pagamento è gestito dall’INPS dopo la verifica dei requisiti.
- Differenza con indennità di maternità: non è legata al lavoro dipendente, ma al reddito familiare.